Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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2018. In tale occasione la Svizzera ha esaminato nel concreto la trasposizione della direttiva europea sui rimpatri. La Commissione ha rivolto diverse raccomandazioni alla Svizzera, che sono state approvate dal Consiglio dell’Unione europea il 14 maggio 2019 dopo la rettifica con la Svizzera.

La trasposizione di una di queste raccomandazioni richiede una modifica dell’articolo 45 LAsi e riguarda il contenuto delle decisioni d’allontanamento. L’articolo 45 capoverso 1 lettera a LAsi prevede che la decisione d’allontanamento obblighi l’interessato a lasciare la Svizzera. Secondo la direttiva europea sui rimpatri, gli Stati Schengen hanno l’obbligo di emettere decisioni d’allontanamento che invitino le persone interessate a lasciare lo spazio Schengen e a recarsi nel Paese di provenienza o in un altro Paese fuori dallo spazio Schengen che le prende in carico. La presente modifica dell’articolo 45 capoverso 1 lettere a e b LAsi tiene conto di tali requisiti. L’obbligo attualmente in vigore di lasciare la Svizzera citato nella lettera a verrà mantenuto.

8.3 Ripercussioni

La modifica dell’articolo 45 LAsi non ha ripercussioni sul piano finanziario o sull’effettivo del personale né per i Cantoni né per la Confederazione.

8.4 Aspetti giuridici

La modifica dell’articolo 45 LAsi si fonda sull’articolo 112 capoverso 1 Cost. ed è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.