Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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l’AFD parte dal presupposto che potrà mettere a disposizione gran parte del personale necessario alla protezione delle frontiere con le risorse a disposizione e grazie al guadagno di efficienza dovuto all’ulteriore sviluppo e alla trasformazione (DaziT), le ripercussioni per i Cantoni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale sarebbero contenute. L’AFD contatterà comunque i Cantoni per discutere su una partecipazione.
6.4.2 Ripercussioni per i Cantoni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale nell’ambito della migrazione
La Confederazione continuerà a sostenere gli impieghi di breve durata e i distacchi a lungo termine dei Cantoni per mezzo di importi forfettari (art. 71a cpv. 1 D-LStrI). Anche le indennità forfettarie per i distacchi a lungo termine dovranno essere versate nella stessa misura degli impieghi di breve durata (300 o 400 franchi per giorno di impiego; cfr. cap. 6.3.1). Al momento non è possibile indicare con esattezza il numero di persone che saranno impiegate dai Cantoni nell’ambito dei rimpatri. Probabilmente per gli impieghi di breve durata tale numero non si discosterà tuttavia da quello precedente. Nell’ambito della trasposizione del regolamento attualmente in vigore, finora per i Cantoni erano pianificati due impieghi all’anno di un mese per cinque agenti di scorta di polizia, uno dei quali è stato precedentemente annullato dall’Agenzia.
Per quanto riguarda i distacchi a lungo termine, l’Agenzia non ha ancora comunicato se e in quale misura saranno assegnate persone alla scorta di polizia nell’ambito dei rimpatri. In base alle esperienze acquisite nel 2018, circa il 10 per cento dei giorni d’impiego rientra nell’ambito della migrazione e circa il 90 per cento in quello della protezione delle frontiere. Nell’ipotesi massimalista secondo cui delle otto persone da mettere a disposizione nel 202449 il 50 per cento verrebbe impiegato nel settore della migrazione e l’altro 50 per cento in quello della protezione delle frontiere e che la SEM fornirà la metà di tale personale, in totale i Cantoni dovrebbero mettere a disposizione solo due persone.
La Confederazione rimborserà ai rispettivi Cantoni i costi per la messa a disposizione del personale con un contributo di circa 66 000 o 88 000 franchi all’anno a persona (300/400 CHF x 220 giorni lavorativi). Come per gli impieghi di breve durata, anche per quelli a lungo termine della categoria 2 l’Agenzia coprirà le spese e i costi di volo e di alloggio del personale distaccato (art. 95 par. 6). In questo modo la maggior parte dei costi del personale dei Cantoni sarà coperta.
6.5 Conclusione relativa alle ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale
Come precedentemente enunciato, a causa di diversi fattori e di aspetti tuttora in sospeso rimane difficile stabilire le ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo
49 Si prevede che nel 2023/2024 la Commissione europea verificherà e, se del caso, adeguerà per gli anni successivi le capacità della guardia di frontiera e costiera europea. Per questo motivo, i calcoli riguardanti il personale da mettere a disposizione si basano sulle otto persone previste per il 2024.