Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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può essere garantita con l’effettivo di personale della SEM esistente. Per la trasmissione di dati agli Stati membri nell’ambito dei rimpatri la SEM impiega attualmente fino a 0,5 posti. Si parte dal presupposto che la trasmissione dei dati e delle informazioni all’Agenzia potrà essere garantita nella stessa misura.

Fino all’introduzione della trasmissione dei dati attraverso eRetour, in un primo momento i dati personali dovranno essere trasmessi manualmente senza tale sistema d’informazione (a questo riguardo cfr. commento all’articolo 109f D-LStrI e cap. 3.6). Anche questa trasmissione non comporterà alcun onere aggiuntivo in termini di personale e potrà essere effettuata con il personale esistente.

6.4 Ripercussioni per i Cantoni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale nell’ambito della protezione delle frontiere e della migrazione

6.4.1 Ripercussioni per i Cantoni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale nell’ambito della protezione delle frontiere

Come menzionato in precedenza, per gli interventi dell’Agenzia la Svizzera al momento dispone di una riserva nazionale di 65 persone, composta da esperti nell’ambito della protezione delle frontiere dell’AFD e della polizia cantonale di Zurigo. Ai sensi dell’articolo 9 della convenzione del 20 marzo 200948 tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino, Confederazione e Cantoni sono responsabili in egual misura nel garantire la trasposizione di atti o provvedimenti risultanti dalla cooperazione Schengen. Finora ciascun Cantone poteva decidere autonomamente se partecipare o meno agli interventi dell’Agenzia. I Cantoni sono stati coinvolti in tutte le consultazioni sui processi legislativi in materia di guardia di frontiera e costiera europea. Dato che gli interventi a favore dell’Agenzia riguardano soprattutto l’ambito speciale dei controlli alle frontiere esterne Schengen, ad oggi l’attenzione era rivolta soprattutto ai corpi di polizia di Cantoni con frontiere esterne. La maggior parte degli aeroporti in Svizzera, tuttavia, ha dimensioni piuttosto contenute e dispone di risorse umane limitate, motivo per cui finora gli altri corpi di polizia hanno rinunciato a inviare personale.

I costi del personale vengono finanziati dall’autorità che esegue l’invio. Come descritto al capitolo 6.1.4, a quest’ultima vengono rimborsate le spese di viaggio (incl. mezzi di trasporto durante l’impiego) e di alloggio, i pasti nonché le spese minori (d’intesa con l’Agenzia). Dopo averne discusso con l’Agenzia è inoltre possibile conteggiare le spese sostenute per i mezzi d’impiego (p. es. per il funzionamento e la manutenzione dei veicoli di servizio durante l’impiego). L’organizzazione amministrativa e il conteggio finanziario dei rimborsi vengono eseguiti dall’AFD. A causa dei summenzionati aspetti ancora da chiarire, rimane difficile stabilire le conseguenze del nuovo regolamento UE per i Cantoni. Poiché

48 RS 362.1