Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
del personale. Il rapido aumento del preventivo dell’Agenzia comporta un netto rialzo degli importi dei contributi da parte della Svizzera. Stando alle ipotesi attuali si può presumere che, in linea di massima, le prestazioni supplementari della Confederazione in termini di personale a favore dell’Agenzia potranno essere fornite utilizzando i mezzi a disposizione. Fa qui eccezione un onere supplementare presso la SEM fino a due posti per gli ambiti del ciclo politico e della pianificazione.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione.
L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali.
Conformemente all’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199750sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).
7.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Il recepimento del regolamento UE in questione e le relative modifiche legislative sono compatibili con il diritto internazionale.
Con il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie gli obblighi sottoscritti con l’UE nell’ambito dell’AAS (art. 2 par. 3 in combinato disposto con l’art. 7). Recependo questo regolamento, la Svizzera garantisce controlli coordinati alle frontiere esterne Schengen con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nello spazio Schengen.
7.3 Forma dell’atto
Il recepimento del regolamento UE non implica l’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il rispettivo scambio di note non è pertanto sottoposto al referendum obbligatorio previsto dall’articolo 140 Cost.
Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. un trattato internazionale sottostà al referendum quando comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione del quale è necessaria l’emanazione di