Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 10 pagine
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Cantoni non formulano osservazioni (GL, JU, TI, UR, VS), mentre i Cantoni di SG e ZH nonché il TF rinunciano esplicitamente a esprimersi. Il Cantone di ZG si limita ad avanzare una richiesta relativa alla legge sugli agenti terapeutici. Il TAF considera il suo parere un’astensione.
I partiti politici (PPD, PLR e UDC) nonché diverse associazioni e organizzazioni interessate (FRC, FER, CP, ACSI, ASVAD, HKBB, SUISA, ASCPI e USAM) accolgono il disegno con favore e lo sostengono.
Anche le associazioni mantello dell’economia e le altre cerchie interessate accolgono positivamente l’introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii. economiesuisse, scienceindustries, FH e AROPI chiedono altre modifiche puntuali, che dal punto di vista del contenuto perseguono obiettivi analoghi. La Posta Svizzera avanza richieste supplementari nell’ottica del diritto internazionale. Swiss Retail Federation concorda con le modifiche previste e propone di includere anche le merci oggetto di piccoli invii non conformi alle disposizioni di sicurezza valide in Svizzera.
4 Pareri su aspetti specifici e singoli articoli
Definizione di «piccoli invii» (art. 76 cpv. 1bis LDA, art. 71 cpv. 1bis LPM, art. 47 cpv. 1bis LDes, art. 86b cpv. 1bis LBI)
La Posta Svizzera e ASVAD auspicano che, per la definizione di «piccolo invio», si tenga conto delle disposizioni del trattato internazionale multilaterale «Unione postale universale» (UPU). ASVAD ritiene che, con queste disposizioni, eventuali modifiche sarebbero riprese nelle norme sui piccoli invii internazionali e non richiederebbero né progetto, né modifiche da parte del Consiglio federale. La Posta Svizzera ritiene che la nuova procedura semplificata dovrebbe applicarsi agli invii a prescindere dal numero di unità.
FH ritiene che per garantire la certezza giuridica sia auspicabile prevedere una definizione per «piccolo invio», anziché delegare il compito al Consiglio federale, e rimanda alla definizione dell’UE.
Contenuto delle informazioni destinate ai titolari dei diritti (art. 77i cpv. 5 LDA, art. 72i cpv. 5 LPM, art. 49a cpv. 5 LDes, art. 86l cpv. 5 LBI)
Diversi partecipanti non ritengono opportuno che i richiedenti siano informati solo in un secondo momento e a cadenza trimestrale circa il tipo e il numero di prodotti distrutti nell’ambito della procedura semplificata. Il PPD ritiene che per rafforzare la posizione dei titolari di diritti nella lotta alla contraffazione andrebbero divulgate anche le informazioni sul mittente. economiesuisse e scienceindustries ritengono che per contrastare il fenomeno delle contraffazioni in maniera mirata siano necessarie anche informazioni sul destinatario, sui Paesi coinvolti, sui marchi, qualora siano coinvolti titolari di marchi, sui produttori, sui fornitori nonché di altro genere. Sono dello stesso parere FH e AROPI, che chiedono informazioni supplementari sui prodotti trattenuti, tra cui anche fotografie, nonché che siano rese note le circostanze dei singoli casi, di modo che i titolari possano procedere contro i contraffattori. Queste informazioni supplementari sarebbero a loro parere utili per procedere legalmente contro i recidivi.