Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 10 pagine

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in virtù di accordi internazionali e chiede che il richiedente indennizzi il dichiarante per i relativi costi crescenti.

Il TAF chiede invece che siano adeguatamente tutelati i diritti di proprietà sulla merce trattenuta. Fa notare che, qualora della merce sia trattenuta indebitamente, la procedura vigente dà al titolare dei diritti la possibilità di correggere autonomamente un potere giuridico eccessivo sbloccando la merce. Questa possibilità verrebbe meno nella procedura semplificata prevista anche nel caso in cui il proprietario dovesse essere informato del sequestro della merce a distruzione avvenuta. Se inoltre venisse a cadere il diritto al risarcimento contro i titolari di diritti, il TAF si chiede come farà l’AFD a sottrarsi alla responsabilità per aver affrettatamente distrutto della merce legittima nel caso in cui un titolare di diritti abbia fatto valere diritti di protezione inapplicabili. Alla luce della regolamentazione prevista, che consente la distruzione d’ufficio della merce senza preavviso del proprietario, e del potere giuridico eccessivo conferito ai titolari dei diritti, si chiede altresì come sarà assicurata la garanzia della proprietà secondo l’articolo 26 capoverso 1 Cost.

Nessun costo per i consumatori

Secondo l’ACSI i consumatori sono spesso ignari di avere acquistato una contraffazione e non si oppongono alla sua distruzione. Ciononostante, al momento, sono comunque chiamati a sostenere i costi di una procedura complessa. L’ACSI si esprime quindi a favore di una procedura semplificata, che ritiene adeguata e proporzionata. Ribadisce l’importanza del fatto che, nella procedura semplificata, il richiedente non possa imporre costi all’acquirente, il che impedirà che a quest’ultimo vengano messi in conto gli elevati onorari degli avvocati. Anche per l’UDC è importante che i destinatari (acquirenti) di piccoli invii non siano punibili e che non si arrivi a una criminalizzazione dello shopping online.

Emolumenti per la procedura semplificata

Diversi partecipanti – economiesuisse (con il sostegno di scienceindustries), FH e AROPI

– auspicano che gli emolumenti per la procedura semplificata, in particolare nei casi in cui l’acquirente non si opponga alla distruzione, e per le notifiche periodiche ai titolari siano ridotti al minimo.

FH e AROPI rilevano inoltre alcune differenze nell’applicazione dell’ordinanza sugli emolumenti da parte dei diversi uffici doganali.

Punti di contatto con altri ambiti giuridici: LATer e LSPro

ZG chiede chiarimenti in merito a quello che sarebbe il rapporto tra la legge proposta e la legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) nel caso in cui la procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii dovesse valere anche per i medicinali pericolosi. Secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera a LATer, il Consiglio federale può autorizzare l’importazione, in piccole quantità, di medicamenti non omologati, pronti per l’uso, da parte di persone singole per il consumo proprio. Dal momento che anche i medicinali possono rientrare nel diritto della proprietà intellettuale, ci si chiede quale delle due leggi prevalga in un caso concreto.

Swiss Retail Federation auspica che la nuova procedura semplificata sia applicata anche per la merce oggetto di piccoli invii non conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti (legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti, LSPro; RS 930.11 e relative leggi