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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 2 pagine

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a. il numero di persone protette da immissioni foniche dannose o moleste a seguito dell’attuazione delle misure di risanamento; come pure

b. il numero di persone per le quali il carico fonico è stato ridotto in misura percettibile a seguito dell’attuazione di dette misure.

2 Per provvedimenti d’isolamento acustico a edifici esistenti sono accordati 200 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d’isolamento acustico di efficacia analoga.

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2 L’articolo 21 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr