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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 2 pagine

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Ordinanza sulle linee elettriche OLEl

Modifica del Avamprogetto del 3.04.2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 30 marzo 19941 sulle linee elettriche è modificata come segue:

Ingresso

Visti gli articoli 13, 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici (LIE), l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla natura e il paesaggio e l’articolo 24 della legge del 20 giugno 19864 sulla caccia

Art. 30 Protezione dei volatili

1 Le nuove linee devono essere costruite in modo da ridurre al minimo il rischio di collisione per gli uccelli. I sostegni devono essere concepiti in modo che gli uccelli non possano provocare su di essi messe a terra o cortocircuiti.

2 Sui sostegni esistenti, che per il modo in cui sono costruiti rappresentano un pericolo per gli uccelli, entro la fine del 2030 devono essere adottate precauzioni, affinché, per

RS ..........

1 RS 734.31

2 RS 734.0

3RS 451

4 RS 922.0

2019–......