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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 14 pagine
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Ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)
Modifica del Avamprogetto del 3.04.2020
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente1 (LPAmb),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all’allegato 1.
2 Essa non vale per i prodotti ottenuti da legname di scarto.
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
RU….
1 RS 814.01
2018-…