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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 14 pagine

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Ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)

Modifica del Avamprogetto del 3.04.2020

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente1 (LPAmb),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all’allegato 1.

2 Essa non vale per i prodotti ottenuti da legname di scarto.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

RU….

1 RS 814.01

2018-…