Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/27: Revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (art. 8a) · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

(OAEl, RS 734.71; art. 8a)

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le presenti modifiche non hanno nessuna conseguenza finanziaria, a livello di personale o di altro tipo né per la Confederazione, né per i Cantoni né per i Comuni.

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

Le modifiche proposte non comportano nessuna conseguenza per l’ambiente e la società. Per i singoli gestori della rete di distribuzione, la prescrizione, ormai chiara, che prevede l’esportazione dei dati di misurazione potrebbe comportare l’esigenza di ottimizzare i propri sistemi di misurazione. Se necessari, i riequipaggiamenti potranno essere effettuati senza grande dispendio di tempo e denaro. Dopo l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, vi si dovrà procedere il più presto possibile, al più tardi entro il 1° aprile 2021. I costi che ne deriveranno potranno essere computati come costi di rete del gestore della rete di distribuzione.

Oltre al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050, la garanzia di un accesso ottimale ai propri dati di misurazione da parte di consumatori finali, produttori di energia o gestori di impianti di stoccaggio sostiene altresì lo sfruttamento dei potenziali di innovazione. In futuro sarà così possibile fornire nuovi tipi di servizi energetici, ad esempio l’impiego di nuove tecnologie digitali nel settore delle applicazioni della domotica o l’attuazione di misure di efficienza energetica con il monitoraggio del consumo.

5. Rapporto con il diritto europeo

Il diritto UE1 prevede l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Gli Stati membri possono astenersi dall'attuarla su base nazionale solo se è stata valutata negativamente in un'analisi costi-benefici. La legislazione europea in materia prescrive anche alcuni requisiti minimi tecnici e funzionali per il riequipaggiamento dei sistemi di misura intelligenti. Tra le altre cose, secondo il diritto UE, se il cliente finale lo richiedono, il gestore del sistema di misurazione deve mettere a disposizione i dati di misurazione attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza in un formato facilmente comprensibile. Il presente adeguamento dell’OAEl è in linea con tali prescrizioni. In ogni caso, nel mercato svizzero, dalle dimensioni comparativamente ridotte, vengono applicati in linea di principio gli stessi sistemi di misurazione che si applicano negli Stati UE.

6. Commento alle singole disposizioni

L’accesso ai propri dati di misurazione sarà possibile in due modi. Da una parte, attraverso l’interfaccia locale di cui deve disporre ogni contatore di elettricità di ogni sistema di misurazione intelligente. Dall’altra, attraverso il sistema di trattamento dei dati gestito a livello centrale dal gestore della rete di distribuzione. La presente modifica dell’ordinanza chiarisce che, in qualunque dei due modi accedano ai dati, al momento della consultazione i consumatori finali, i produttori di energia e i gestori dell’impianto di stoccaggio devono poterli anche scaricare gratuitamente. Viene anche precisato che i dati di misurazione devono essere rappresentati in un formato di dati usuale a livello internazionale.

Se un sistema di misurazione non è ancora in grado di supportare questa possibilità dal punto di vista tecnico, dopo l’entrata in vigore della presente modifica si deve procedere immediatamente, e al più

1 Cfr. in particolare gli articoli 19 e 20 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.