Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/27: Revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (art. 8a) · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

(OAEl, RS 734.71; art. 8a)

tardi entro il 1° aprile 2021, al suo riequipaggiamento, computandolo come costo di rete. Per i sistemi di misurazione più vecchi possono essere ammesse deroghe in presenza delle circostanze di cui all’attuale articolo 31j capoversi 1 e 2 OAEl (nuovo articolo 31l capoversi 1 e 2), sempre che non possano essere riconvertiti in uno stato conforme all’OAEl senza un notevole onere aggiuntivo (cfr. Segreteria tecnica della Commissione federale dell’energia elettrica, Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050, edizione del 1°giugno 2019, n. 32, nonché newsletter 9/2019 del 26 settembre 2019).

Articolo 8a capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e lettera c

La disposizione di cui alla lettera a numero 3 si riferisce all’accesso ai dati attraverso l’interfaccia locale. I valori di misurazione vengono consultati direttamente («misurati al momento del rilevamento»). Inoltre, i consumatori finali, i produttori di energia e i gestori di impianti di stoccaggio possono anche scaricare i dati in qualsiasi momento, ovvero esportarli su un proprio supporto di dati o importarli. Tra i formati di dati usuali a livello internazionale figurano ad esempio csv, xml e DLMS/COSEM. Al numero 2 viene apportata una modifica puramente redazionale che concerne solo la versione francese.

La lettera c riguarda l’accesso ai dati attraverso il sistema di trattamento dei dati gestito a livello centrale. Anche in questo caso, oltre che visualizzare i propri dati di misurazione, i consumatori finali, i produttori di energia e i gestori di impianti di stoccaggio devono poterli scaricare. Diversamente da quanto previsto per l’interfaccia locale, attraverso tale sistema di trattamento dei dati la possibilità di consultare ed eventualmente scaricare i dati delle ultime 24 ore deve essere loro concessa solo una volta al giorno. Il requisito concernente il formato di dati da impiegare è invece lo stesso qualunque sia il modo in cui si accede ai dati.

Articolo 8a capoverso 1bis

La presente disposizione precisa che ai consumatori finali, ai produttori di energia e ai gestori di impianti di stoccaggio non devono essere addebitati i costi né della consultazione né dello scaricamento dei propri dati di misurazione. Gli eventuali costi che ne derivano sono computabili come costi di rete e possono essere adeguatamente tenuti in considerazione dal gestore di rete nella determinazione della tariffa per l’utilizzazione della rete.

Articolo 8a capoverso 2 lettera c

La modifica di questa disposizione precisa che il requisito relativo all’utilizzo di un formato di dati in uso a livello internazionale si applica solo all’esportazione dei dati. Per la visualizzazione dei dati di misurazione è sufficiente che siano rappresentati in modo comprensibile per i consumatori finali, i produttori di energia o i gestori di impianti di stoccaggio.

Articolo 31l

I capoversi 1–5 corrispondono all’attuale disposizione transitoria dell’articolo 31j. Le prescrizioni ivi contenute sono state trasferite in una nuova disposizione transitoria nell’ambito della presente modifica. È stato tuttavia aggiunto il capoverso 6, secondo il quale i gestori di rete devono attuare le nuove prescrizioni il prima possibile e al più tardi entro il 1° aprile 2021, ovvero entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza. Sono ammesse deroghe per i sistemi di misurazione installati prima del 1° gennaio 2018 o acquistati prima del 1° gennaio 2019.