Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

del secondo pilastro soltanto perché mancano loro pochi mesi di contribuzione. Parallelamente l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali deve provvedere, assieme alle autorità di vigilanza, a un’esecuzione senza soluzione di continuità dell’articolo 4 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 199315 sul libero passaggio.

L’ASIP propone di integrare nella nuova legge COVID-19 la possibilità di utilizzare temporaneamente le riserve dei datori di lavoro per versare il contributo dei lavoratori. La base legale di un simile provvedimento sarebbe data – oltre che dall’articolo 331 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni – dall’articolo 66 capoverso 2 LPP, secondo cui il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza non solo i propri contributi ma anche quelli dei lavoratori.

Revisione parziale della legge sulle epidemie

Il Cantone di SG propone una verifica dei punti deboli della legge sulle epidemie. Eventualmente determinate regolamentazioni più generali e non limitate nel tempo si rivelerebbero più idonee per disporre delle basi legali necessarie qualora si dovessero verificare nuovi scenari simili. I provvedimenti generali non limitati nel tempo andrebbero disciplinati nella legge sulle epidemie e i provvedimenti temporanei legati al coronavirus nella legge COVID-19.

Rafforzamento del potere d’acquisto mediante le riserve LAMal e disposizione transitoria relativa all’articolo 47a LPP

L’USS propone di inserire nella legge un nuovo articolo che preveda il versamento o la ridistribuzione di riserve LAMal eccedenti alla popolazione. Inoltre propone una disposizione transitoria relativa all’articolo 47a LPP secondo la quale tutte le persone che perdono il posto di lavoro nel secondo semestre del 2020 e hanno più di 58 anni non devono dimostrare un assoggettamento all’assicurazione senza soluzione di continuità nel secondo pilastro LPP.

Fideiussioni COVID

Proposta dei Cantoni di LU e BS: in alcuni settori di produzione le ripercussioni della crisi di COVID-19 si faranno sentire soltanto più tardi e solo allora emergeranno effettivamente problemi di liquidità. In questi casi le imprese che saranno interessate dalle misure di confinamento adottate in Svizzera e all’estero dovrebbero poter presentare una richiesta di crediti COVID-19 anche più tardi e alle stesse condizioni attuali. Una proroga in questo senso dovrebbe aver luogo già adesso e non può essere differita al primo trimestre del 2021. Si propone di inserire le fideiussioni solidali COVID-19 nella presente legge federale al fine di disporre di una soluzione a partire dal 26 settembre 2020, quando l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 non avrà più effetto.

HotellerieSuisse chiede di introdurre uno strumento per il condono del rimborso del credito. Alle imprese che prima della crisi erano competitive sul mercato e disponevano di un sano

15 RS 831.42