Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
5.13 Articolo 13
Due Cantoni (SO e BS) e il PEV rilevano espressamente che la limitazione della durata di validità della legge a due anni è adeguata alla situazione e quindi proporzionata.
Per quattro Cantoni (OW, SG, GR e NE), considerate le ingerenze in parte rilevanti nelle competenze dei Cantoni e il loro onere finanziario, la durata di validità va limitata a un anno, ossia fino alla fine del 2021 (in questo senso anche SG). Anche PLR, PS e UDC nonché H+ e Fle-Xibles auspicano una durata di validità più breve.
pharmaSuisse approva la limitazione alla fine del 2022, ma ritiene importante che la legge sia abrogata già prima qualora non fosse più giudicata necessaria. Il carattere urgente della
legge è respinto da Voillat Facincani Sutter + Partner.
6 Altri punti da inserire o valutare
Diversi partecipanti alla consultazione hanno proposto di inserire anche altri punti nella legge.
Rafforzamento delle istituzioni dello Stato di diritto
Il PPD ritiene che vi sia ancora margine per rafforzare ulteriormente le istituzioni e le procedure esistenti durante una crisi dal punto di vista dei principi dello Stato di diritto. Propone pertanto l’istituzione di una «Delegazione del diritto» con il compito di verificare, prima che entrino in vigore, la costituzionalità e la legalità degli atti normativi emanati dall’Esecutivo durante una situazione straordinaria. Per quanto riguarda le decisioni urgenti di politica finanziaria, esiste già un’istituzione simile e ben funzionante: la Delegazione delle finanze. In tal modo si darebbe una maggiore legittimazione a simili atti normativi di necessità, si aumenterebbe la certezza del diritto e si rafforzerebbe il Consiglio federale in quanto autorità decisionale.
Controllo normativo di atti normativi di necessità
Allo scopo di garantire il controllo giudiziario di eventuali nuovi atti normativi di necessità, i VERDI chiedono di istituire le basi legali necessarie per poter procedere tempestivamente a un controllo giudiziario astratto di atti normativi di necessità del Consiglio federale (art. 185 cpv. 3 Cost.) e del Parlamento (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.).
Pigioni delle abitazioni e dei locali commerciali
Per il PS e l’ASI è necessario che il Consiglio federale stabilisca una proroga del termine di pagamento per le pigioni ancora sospese di abitazioni e locali commerciali. Le disposizioni delle ordinanze pertinenti devono essere riprese nella legge. In vista di eventi futuri (in particolare nel caso di una «seconda ondata di contagi»), per l’ASI è inoltre necessaria una base legale che dia al Consiglio federale la competenza di decidere il condono di una parte delle pigioni dei locali commerciali in caso di nuove limitazioni e chiusure.