Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
competenze debbano essere prorogate ulteriormente. Ad ogni modo, la corrispondente base costituita dalla legge formale dovrebbe almeno prevedere una definizione generale delle fattispecie punibili. economiesuisse approva la disposizione ai sensi dell’uguaglianza giuridica. La CI Commercio al dettaglio propone diverse integrazioni (il perseguimento penale compete ai Cantoni; per le infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli art. 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo).
Articolo 11 capoverso 1
Il Cantone di LU solleva il quesito se questa disposizione penale soddisfi il principio nessuna pena senza legge. Ad ogni modo pare inopportuno prevedere una norma penale per un’eventuale inazione nei Cantoni (art. 11 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 4). L’UDC e la CI Commercio al dettaglio chiedono di limitare l’inflizione delle multe alle violazioni intenzionali. Visto che in questo evolversi imprevedibile della situazione i provvedimenti e le ordinanze cambiano a una velocità inusualmente elevata, le violazioni commesse per negligenza e senza cattive intenzioni sono inevitabili (UDC). Secondo la CI Commercio al dettaglio, l’importo massimo della multa deve essere limitato a 5000 franchi. SwissHoldings respinge le disposizioni penali, mentre Scienceindustries le giudica insufficienti in quanto l’articolo 1 del Codice penale esige che un comportamento punibile sia chiaramente definito in una legge in senso formale (così anche Voillat Facincani Sutter + Partner).
5.12 Articolo 12
Per la CI Commercio al dettaglio il Consiglio federale non dovrebbe poter disciplinare soltanto l’esecuzione ma anche la vigilanza e il coordinamento dell’esecuzione al fine di evitare un’attuazione disomogenea da parte dei Cantoni o di singole autorità; la disposizione va completata in questo senso. HotellerieSuisse auspica, ai sensi dell’uguaglianza giuridica, una disposizione chiarificatrice concernente l’attuazione nei Cantoni. I provvedimenti della Confederazione devono essere attuati da tutti i Cantoni oppure bisogna chiarire a quali condizioni un Cantone sia autorizzato a emanare provvedimenti più rigorosi (così anche l’USI). Per Amnesty International è imprescindibile, dal punto di vista dei diritti dell’uomo, che la Svizzera analizzi tutti i provvedimenti già adottati e quelli che intende adottare quanto alla loro efficacia e conformità ai diritti fondamentali della popolazione e per quanto riguarda le ripercussioni sui diritti del personale sanitario e di altre persone che esercitano professioni sistemiche.
13 RS 313.0