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Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 5 pagine
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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali RU 2020
Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente Accordo si applica alle modalità di determinazione reciproca
dell’equivalenza dei titoli professionali che nei due Stati sono regolamentati da disposizioni legislative o amministrative federali e che rientrano nei seguenti ambiti:
− Svizzera: titoli della formazione professionale di base e titoli conseguiti con il
superamento di un esame federale di professione o di un esame professionale federale superiore (attestati professionali federali e diplomi federali)
conformemente alla legge sulla formazione professionale.
− Germania: titoli di formazione o di perfezionamento professionale disciplinati
dalla legge sulla formazione professionale (BBiG) o dalla legge sull’ordine degli artigiani (HWO).
Art. 2 Principio e obiettivo
(1) I titoli professionali conseguiti in Svizzera e in Germania sono paragonabili
sotto il profilo della qualità della formazione e della rilevanza sul mercato del lavoro.
(2) Ogni Parte determina l’equivalenza dei titoli professionali dell’altra Parte e,
se soddisfano in maniera cumulativa tutte le condizioni di cui all’articolo 3, li equipara ai propri per quanto concerne l’esercizio della professione sul mercato del lavoro e l’accesso alla formazione professionale continua.
Art. 3 Condizioni per la determinazione dell’equivalenza
L’equivalenza dei titoli professionali viene determinata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(1) i titoli professionali per i quali è richiesta l’equivalenza devono abilitare
all’esercizio di attività professionali analoghe. Tra i rispettivi profili
professionali non sussistono differenze sostanziali;
(2) a livello sistemico i titoli professionali in questione appartengono allo stesso
livello conformemente all’allegato del presente Accordo;
(3) le basi giuridiche del rispettivo titolo professionale impiegate per
determinare l’equivalenza sono in vigore presso la Parte esaminatrice al momento della richiesta.
I risultati delle valutazioni effettuate secondo il presente articolo sono riportati negli strumenti di lavoro comuni di cui all’articolo 6 capoverso 2.
Art. 4 Conseguenze della determinazione dell’equivalenza
L’equivalenza di un titolo professionale di una Parte conferisce ai suoi titolari gli stessi diritti riservati ai titolari del titolo professionale equivalente dell’altra Parte relativamente all’esercizio della professione sul mercato del lavoro e all’accesso alla formazione professionale continua.