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Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 5 pagine
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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali RU 2020
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo
Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogata la convenzione del
1° dicembre 1937 tra la Confederazione svizzera e il Governo dello Stato tedesco sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali (Vereinbarung vom 01.12.1937 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung des Deutschen Reiches über die gegenseitige Anerkennung handwerklicher Prüfungen).
Art. 9 Durata e modifiche dell’Accordo
(1) Il presente Accordo resta in vigore fino a quando una Parte comunica
all’altra, per iscritto e per via diplomatica, che intende denunciarlo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l’altra Parte ne ha ricevuto notifica.
(2) Il presente Accordo può essere modificato o completato soltanto previa
intesa tra le Parti.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al mese in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle
condizioni nazionali necessarie all’entrata in vigore. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica.
Fatto a …………… il …………… in due esemplari originali.
Per il Consiglio federale svizzero Per il Governo della Repubblica federale
di Germania