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Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 5 pagine
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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali RU 2020
Art. 5 Procedura per la determinazione dell’equivalenza
(1) L’equivalenza di un titolo professionale ai sensi del presente Accordo è
richiesta nell’ambito delle strutture e procedure generali per il riconoscimento dei titoli professionali di ciascuno Stato. In Svizzera si tratta delle strutture e procedure previste dalla legge sulla formazione professionale, in Germania di quelle previste dalla legge sulla determinazione delle qualifiche professionali (Berufsqualifikationsfeststellunggesetz) in combinato disposto con le norme del codice dell’artigianato (Handwerksordnung).
(2) Nel quadro di queste strutture e procedure è valutata in un primo momento
l’equivalenza ai sensi all’articolo 3 del presente Accordo. Se le relative condizioni sono soddisfatte, viene determinata l’equivalenza. Se le condizioni sancite dal presente Accordo non sono soddisfatte, la richiesta è valutata secondo le disposizioni generali sul riconoscimento dei titoli professionali di ciascuno Stato, fondate sulle altre disposizioni del rispettivo diritto vigente.
Art. 6 Autorità competenti, strumenti di lavoro, Comitato misto
(1) Le autorità delle Parti a cui compete l’esecuzione del presente Accordo
sono:
a) per la Confederazione svizzera, la Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR); e
b) per la Repubblica federale di Germania, il Ministero federale dell’istruzione e della ricerca, d’intesa con il Ministero federale dell’economia e dell’energia.
(2) Le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni necessarie per
istituire una prassi di determinazione reciproca e coerente. Per agevolare questa prassi, sviluppano e ottimizzano strumenti di lavoro comuni.
(3) È istituito un Comitato misto, costituito da rappresentanti delle autorità
competenti, responsabile della corretta applicazione e dello sviluppo del presente Accordo. A tal fine esso può formulare raccomandazioni e istituire gruppi di lavoro. Il Comitato compone in via amichevole le questioni in sospeso. Si riunisce almeno una volta ogni due anni. Se necessario possono essere invitati altre autorità o altri esperti.
Art. 7 Mantenimento dei diritti acquisiti e disposizioni transitorie
(1) I diritti acquisiti da una persona prima dell’entrata in vigore del presente
Accordo in virtù di altri accordi o convenzioni sono mantenuti.
(2) Le richieste di determinazione dell’equivalenza di un titolo professionale
presentate prima dell’entrata in vigore del presente Accordo sono valutate secondo le disposizioni vigenti al momento della loro presentazione.