Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto

Articolo 24

Il presente articolo fissa le condizioni specifiche per la moltiplicazione di piante madri di materiale di prebase. L’elemento centrale è il rimando ai protocolli internazionali cui ci si deve attenere. Il periodo di utilizzo di una pianta madre deve essere ancora stabilito.

Articolo 25

Il presente articolo disciplina la registrazione di particolari piante madri di materiale di prebase per le quali deve essere svolta un’ispezione separata onde accertare che siano esenti dagli organismi nocivi rilevanti per il genere o la specie pertinente prima di poterle registrare come piante madri di materiale di prebase ai sensi dell’articolo 23.

Lo stato di salute delle candidate piante madri di materiale di prebase e delle piante madri di materiale di prebase prodotte mediante rinnovo deve essere accertato prima di procedere alla piantagione nel conservatorio a prova di insetto in cui sono conservate le piante madri di materiale di prebase. Le analisi durano diversi anni perché per molti organismi nocivi non esiste alcun metodo analitico. Durante la cosiddetta indicizzazione dei virus, un metodo alternativo per determinare la contaminazione, le candidate piante madri devono essere conservate in una sezione separata a prova di insetto. Il presente articolo disciplina i metodi di analisi da utilizzare per accertare l’assenza di contaminazione e contempla tutti gli organismi nocivi menzionati nell’allegato 3 nei due elenchi ai numeri 10 e 11. Solo per gli organismi nocivi menzionati al numero 11 va obbligatoriamente utilizzata l’indicizzazione dei virus.

Articolo 26

Il presente articolo fissa le condizioni specifiche per la moltiplicazione di piante madri di materiale di base. L’elemento centrale è la determinazione dei periodi di utilizzo e del numero di generazioni.

Articolo 27

Per fissare le altre disposizioni sulla certificazione (s.l.) delle partite di materiale, la partita è definita come la più piccola unità di certificazione (s.l.). L’elemento centrale del presente articolo è costituito dai requisiti di omogeneità. Le condizioni ivi fissate si applicano anche per il materiale CAC in quanto l’unità serve a garantirne la tracciabilità.

Articolo 28

Il presente articolo disciplina la certificazione (s.l.) delle partite di materiale. Ogni anno le colture registrate sono notificate ai fini della certificazione (s.l.). La ripartizione delle partite è effettuata già a livello di coltura. In ispezioni ufficiali annuali in campo ai sensi delle disposizioni dell’allegato 3 per ogni partita vengono controllati gli aspetti rilevanti dal profilo della salute e della qualità. L’UFAG certifica (s.l.) le partite sulla scorta di tale ispezione. In caso di rifiuto della certificazione (s.l.) il produttore può richiedere, entro un termine prefissato, un ulteriore controllo.

Articolo 29

Secondo l’articolo 14 capoverso 4 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, il materiale può essere commercializzato soltanto se è imballato ed etichettato conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 di detta ordinanza. Prendendo spunto dal capoverso 6 dello stesso articolo, il presente articolo disciplina l’imballaggio, la chiusura e l’etichettatura delle partite di materiale certificato (s.l.) su cui vigila l’UFAG. Per quanto riguarda l’imballaggio, dalla vigente ordinanza sono state riprese specifiche norme relative al calibro e alla dimensione. L’elemento centrare dell’articolo è la disposizione relativa al sistema di chiusura che è equiparabile alla piombatura.

Articolo 30

Le persone che svolgono le attività ufficiali definite ai sensi degli articoli 23, 25, 28 e 29 dell’ordinanza in oggetto devono essere riconosciute. Per i compiti previsti negli articoli 23, 25 e 28, che nella pratica sono svolti da organizzazioni di controllo indipendenti su mandato dell’UFAG, si deve garantire che gli incaricati non traggano alcun profitto poiché le decisioni emesse dall’UFAG sulla scorta dei risultati del controllo sono rilevanti dal profilo economico.

Articolo 31

Nel presente articolo, in base all’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, la commercializzazione, analogamente alla produzione nei relativi articoli, è limitata alle categorie di materiale definite negli articoli 8-12 (cpv. 1 lett. a).