Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 154Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto
Al capoverso 1 lettera b è stabilita l’equivalenza degli elenchi delle varietà esteri sulla base dell’arti-
colo 14 capoverso 1bis dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.
Ai capoversi 2 e 3 sono stabilite le deroghe previste sulla base dell’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione per il materiale non appartenente a una varietà, per le varietà sperimentali e per la conservazione di risorse fitogenetiche. Il comun denominatore di queste deroghe è che il materiale in questione deve sempre essere stato commercializzato con un passaporto fitosanitario giusta l’ordinanza sulla salute dei vegetali.
Il capoverso 4 disciplina infine una deroga applicabile laddove l’UFAG preveda un’eccezione all’obbligo generale del passaporto fitosanitario per determinato materiale di moltiplicazione a scopo di ricerca o per la conservazione di risorse fitogenetiche. Sulla base dell’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, alla lettera a alla deroga di base ne viene affiancata un’altra per i casi di difficoltà temporanea di approvvigionamento.
Articolo 32
Il presente articolo disciplina le varietà sperimentali in analogia con le disposizioni vigenti dell’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme.
Articolo 33
Il presente articolo contiene le disposizioni di esecuzione per l’autorizzazione della commercializzazione di materiale di varietà di nicchia. Queste ultime rappresentano il concetto alternativo limitato al territorio nazionale svizzero di commercializzazione di piccoli quantitativi di materiale di moltiplicazione e piante di varietà per le quali il costitutore non intende fare domanda di ammissione nell’elenco. Le novità vegetali a titolo amatoriale ottenute da risorse genetiche della Svizzera possono continuare a essere commercializzate a livello locale per un utilizzo a scopo commerciale in agricoltura. È presupposto lo stesso disciplinamento previsto dall’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme.
Articolo 34
L’importazione di materiale prodotto all’estero è disciplinata nell’articolo 15 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione che ai capoversi 3 e 4 crea le basi per l’equivalenza con un elenco delle varietà estero e per l’introduzione di un’autorizzazione obbligatoria.
Il presente articolo sancisce al capoverso 1 l’equivalenza dei registri delle varietà degli Stati membri dell’UE. Il capoverso 2 prevede l’obbligo di autorizzazione per tutto il materiale proveniente da altri Stati.
Articolo 35
Il presente articolo disciplina i requisiti particolari relativi all’etichettatura del materiale certificato (s.l.) sulla base dell’articolo 15 capoverso 6 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.
Articolo 36
Il presente articolo disciplina i requisiti particolari relativi al contrassegno del materiale non certificato (s.l.) sulla base dell’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.
Articolo 37
Il presente articolo disciplina l’esecuzione dell’ordinanza in oggetto sulla base dell’articolo 21 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Sulla base dell’articolo 22 di tale ordinanza, l’UFAG può essere incaricato dell’esecuzione.
Articolo 38
Il presente articolo stabilisce l’abrogazione dell’ordinanza vigente che sarà sostituita da quella in oggetto.
Articolo 39
Il presente articolo elimina le sovrapposizioni a livello di definizioni con le formulazioni dell’ordinanza del 28 ottobre 2015 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.