Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto
Articolo 40
Il presente articolo disciplina l’entrata in vigore dell’ordinanza.
3.4 Risultati della consultazione
3.5 Ripercussioni
3.5.1 Confederazione
Il dispendio correlato all’esecuzione e all’informazione a carico dell’UFAG è destinato ad aumentare a breve e in parte a medio termine. Queste fluttuazioni possono essere compensate nel quadro del preventivo globale di UFAG e Agroscope. A lungo termine la maggiore efficienza ottenuta grazie all’integrazione nello spazio varietale europeo per quanto riguarda l’esecuzione sia del diritto sul materiale di moltiplicazione sia del diritto sulla salute dei vegetali ridurrà il dispendio rispetto alla situazione iniziale.
3.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
3.5.3 Economia
Agli agricoltori e ai produttori di materiale di moltiplicazione e piante è garantita la certezza del diritto su identità, salute e qualità del materiale vegetale di moltiplicazione importato e commercializzato in Svizzera.
I produttori di materiale di moltiplicazione e piante da frutto sono integrati nel mercato europeo con gli stessi diritti, compiti e doveri. Limitando a determinate categorie la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione ad uso professionale in agricoltura, gli agricoltori vengono tutelati dal materiale scadente e questo mercato viene riservato ai produttori riconosciuti. Il principio dell’autocontrollo continua a vigere per la categoria standard «materiale CAC» e può essere svolto un controllo successivo ufficiale in combinazione con i controlli previsti dall’ordinanza sulla salute dei vegetali. Il maggior dispendio per i produttori è comunque limitato perché l’ordinanza non fissa la forma della documentazione aziendale.
I costitutori e i produttori di materiale di moltiplicazione e di piante potrebbero beneficiare allo stesso modo delle semplificazioni in termini di accesso al mercato delle varietà. La possibilità di moltiplicare in Svizzera tutte le varietà ammesse nel registro di uno Stato membro dell’UE evita di dover nominare un rappresentante legale e di avviare una procedura di riconoscimento separata per la Svizzera. Il previsto riconoscimento ufficiale delle descrizioni di varietà esistenti da parte dei produttori assicura la continuità del mercato estendendolo oltre i confini nazionali.
3.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni non creano ostacoli tecnici al commercio.
Gli unici standard sovranazionali per la produzione di materiale di moltiplicazione e piante da frutto sono quelli dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO). Questi sono applicati in maniera coerente nella presente ordinanza.
3.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3.8 Basi legali
La base legale è costituita dagli articoli 9 capoversi 1 e 2, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1bis-3, 12 capoverso 3, 13, 14 capoversi 1bise 2, 15 capoversi 3-4, 17 capoversi 2 e 6, 20 e 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione.