Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali

nell’agricoltura (OIMSC)

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 7 capoversi 1 lettera e, 2 e 3

La condizione posta al capoverso 1 lettera e concernente le superfici e i diritti di produzione in caso di dimissioni anticipate è abrogata. Il capoverso 2 è riformulato al fine di chiarire le condizioni applicabili in caso di dimissioni anticipate dalla comunità. È chiaramente menzionato che al momento delle dimissioni di un socio deve essere rispettato il limite per azienda di cui all’articolo 19 capoverso 2 OMSt se l’edificio agricolo è utilizzato da una sola azienda.

Articolo 8

I valori d’imputazione sono stabiliti nell’allegato 5. Nel nuovo metodo di calcolo non è necessario prendere in considerazione costi di produzione maggiori.

Articolo 11

Il versamento degli aiuti per la riqualificazione professionale è limitato al 31 dicembre 2019. L’articolo può essere abrogato.

Allegato 4

Al numero III rubrica «1. Contributi», è abolito l’importo fisso e quello dell’elemento stalla per UBG è aumentato di conseguenza. Alla rubrica «2. Crediti d’investimento», sono uniformati gli importi forfettari. Non ci sono più differenze tra le zone del catasto agricolo.

Al numero IV sono aboliti gli importi massimi per UBG (contributo e credito d’investimento). Gli importi forfettari sono aumentati del 20 per cento per fornire ai proprietari un sostegno più commisurato ai costi d’investimento effettivi e alle esigue entrate (locazione) generate dagli alpi. Diminuendo il carico finanziario dei promotori del progetto, si favorisce il mantenimento delle infrastrutture agricole nella regione d’estivazione.

Al numero VI le aliquote dei contributi e dei crediti d’investimento sono stabilite per i provvedimenti a favore della protezione ambientale. A condizione che le autorità cantonali garantiscano un cofinanziamento equivalente in virtù dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c OMSt, le misure devono favorire una riduzione delle emissioni di ammoniaca (n. 1), evitare immissioni puntuali di prodotti fitosanitari (n. 2), contribuire alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio (n. 3) e favorire l’utilizzo e lo stoccaggio di energia sostenibile (n. 4). Tutti i provvedimenti possono beneficiare anche di un credito d’investimento.

Allegato 5

I valori d’imputazione sono stabiliti in modo da agevolare il calcolo dell’utile.

1.4 Risultati della procedura di consultazione

1.5 Ripercussioni

1.5.1 Confederazione

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni una nuova gamma di provvedimenti che possono rappresentare più di un milione di franchi di contributi federali. L’attuazione di tali provvedimenti da parte dei Cantoni dipenderà dalla loro strategia in materia di miglioramenti strutturali nell’ambito del preventivo definito dalla Confederazione. La diminuzione del sostegno all’assunzione dei costi

supplementari connessi alle esigenze della protezione del patrimonio culturale (40% nella zona collinare e in quella di montagna I e 50% a partire dalla zona di montagna II) consente di partecipare (25%) al finanziamento dei costi supplementari in relazione alle misure a favore della salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio in tutte le zone del catasto agricolo a condizione che anche i Cantoni garantiscano un cofinanziamento.