Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali

nell’agricoltura (OIMSC)

L’importo dei crediti d’investimento concessi dai Cantoni aumenta di circa 4 milioni di franchi all’anno. I crediti d’investimento sono finanziati da un fondo di rotazione alimentato dalla Confederazione e messo a disposizione dei Cantoni. Il rimborso dei mutui in corso da parte delle famiglie contadine consente di finanziare l’importo dei nuovi crediti d’investimento.

1.5.2 Cantoni

Le proposte comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento dei fascicoli.

1.5.3 Economia

Le misure contribuiscono a un’occupazione decentrata del territorio, alla preservazione dell’apertura del paesaggio rurale e della sua qualità. Gli effetti dell’agricoltura sull’ambiente sono minori (paesaggio rurale ed emissioni di ammoniaca).

1.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

1.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

1.8 Basi legali

Agli articoli 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 3 e 6, 39 capoverso 1bis, 46 capoverso 2 e 60 capoverso 2 OMSt, il Consiglio federale ha assegnato all’UFAG la competenza di fissare le aliquote dei costi che danno diritto ai contributi, definire i provvedimenti edilizi e le installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici, stabilire la graduazione degli aiuti agli investimenti per elemento, parte dell’edificio o unità, definire le esigenze tecniche e amministrative per le iniziative e calcolare i costi che danno diritto ai contributi e i valori d’imputazione in caso di alienazione con utile relativamente alla concessione di aiuti agli investimenti.