Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)

Modifica del ...

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 3 e 6, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1bis, 43

capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2

dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt);

visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC),

ordina:

I

L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti per elemento, parte dell’edificio o

unità

La graduazione degli aiuti agli investimenti per l’aiuto iniziale, gli edifici d’abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri e gli edifici di economia rurale per suini e pollame nonché per provvedimenti edilizi e acquisti di installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze in materia di protezione del paesaggio è fissata nell’allegato 4.

Art. 7 cpv. 1 lett. e, 2 e 3

1Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se:

e. abrogata

1 RS 913.211

2020–......