Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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5 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimen-

tari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18

5.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sull’agricoltura biologica disciplina i requisiti dei prodotti commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali e agli animali da reddito. L’ordinanza sull’agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio dell’equivalenza con la rispettiva legislazione dell’UE. Tale principio riveste una grande importanza nell’ottica di garantire un traffico transfrontaliero privo di ostacoli. L’allegato 9 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) contiene le disposizioni che sanciscono l’equivalenza delle legislazioni e le modalità per il loro consolidamento.

5.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Le prescrizioni concernenti la produzione delle derrate alimentari biologiche trasformate vengono corrette dal profilo formale.

b) L’inclusione di Paesi nell’elenco dei Paesi per motivi di coerenza è attribuita all’UFAG.

c) La procedura di autorizzazione per organismi di controllo di Paesi terzi si applica solo in casi particolari. Per organismi già riconosciuti dall’UE, questa è abolita.

5.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 16j capoverso 2 lettera b

L’autorizzazione dell’aggiunta di tutte le sostanze menzionate nell’articolo 16j capoverso 2 lettera b è disciplinata dal DEFR in virtù dell’articolo 16k. D’ora in poi non si limiterà più alle derrate alimentari destinate a un’alimentazione particolare. L’utilizzo di minerali (oligoelementi incl.) in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, nonché in alimenti a base di cereali e in altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia è già disciplinata dal 1° gennaio 2020 nell’articolo 3 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica.

Articolo 23 capoverso 1

I prodotti esteri possono essere contrassegnati come biologici se i Paesi di provenienza possono garantire che tali prodotti adempiono le condizioni di cui all’articolo 22 o se enti di certificazione riconosciuti certificano l’adempimento delle condizioni conformemente all’articolo 23a. Secondo la versione vigente finora, il DEFR nella sua ordinanza allestisce il cosiddetto elenco dei Paesi e riconosce gli enti di certificazione.

Negli ultimi anni con alcuni Paesi sono stati conclusi accordi sull’equivalenza in ambito biologico adeguando di conseguenza l’elenco dei Paesi del DEFR. In tali accordi si stabilisce che le Parti riconoscono reciprocamente come equivalenti le prescrizioni in materia di produzione e i sistemi di controllo. Giusta l’articolo 177a capoverso 2 LAgr, l’UFAG può, in linea di principio, concludere accordi sull’equivalenza di questo tipo. La competenza relativa all’inclusione dei Paesi nell’elenco dei Paesi oggi spetta tuttavia al Dipartimento. Poiché l’esame dell’equivalenza dei Paesi è effettuata dall’UFAG e non vi è margine di manovra sull’inclusione o meno, è giustificato che l’elenco dei Paesi sia stilato direttamente dall’UFAG. In tal modo l’UFAG può includere anche autonomamente nell’elenco dei Paesi ogni Paese con il quale ha un accordo sull’equivalenza nel settore biologico o di cui ha riconosciuto l’equivalenza.

Articolo 23a capoversi 1-4

L’UE riconosce enti di certificazione e autorità di controllo nei Paesi terzi in base alla procedura di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1235/2008. I prodotti, in libera pratica, certificati da questi enti, sono riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti alle disposizioni svizzere in base all’allegato 9 dell’Accordo agricolo Svizzera –UE e quindi al momento dell’importazione dal mercato interno UE possono essere commercializzati anche in Svizzera come prodotti biologici. Tuttavia oggi l’articolo 23a prevede ancora una procedura di autorizzazione per questi enti, il che è ambiguo e dispendioso dal