Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 28 maggio 19971 DOP/IGP è modificata come segue:
Art. 5 Diritto di presentare la domanda
1Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) una domanda di registrazione.
2Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:
a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto;
b. almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il 60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e
c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.
3Per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati nel calcolo del 60 per cento in virtù del capoverso 2 lettera b sono considerati soltanto i produttori professionale che producono una quantità significativa di materia prima.
4Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se:
a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto;
b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori; e
c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.
5Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:
a. quelli che producono la materia prima;
b. quelli che trasformano il prodotto;
1 RS 910.12
2020–......