Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

capoverso definisce a grandi linee i requisiti che devono soddisfare gli organismi di certificazione facendo riferimento alle condizioni fissate dal DEFR ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della presente ordinanza.

In riferimento al capoverso 3, ai sensi della nuova versione del capoverso 1, il quale prevede che, per svolgere la loro attività, gli organismi di certificazione debbano, su richiesta, essere autorizzati

dall'UFAG, si propone con il presente capoverso di conferire all'UFAG la competenza di sospendere o revocare l'autorizzazione di un organismo di certificazione se quest'ultimo non soddisfa le esigenze e gli oneri previsti.

Articolo 21a

Nella fattispecie, vista la modifica dell'articolo 19, il capoverso 4 dell'articolo 21a può essere abrogato. Articolo 23a

Al fine di evitare un ulteriore dispendio amministrativo per gli organismi di certificazione e l'UFAG, gli organismi di certificazione e gli organi di controllo che esercitavano un'attività nel quadro della presente ordinanza prima dell'entrata in vigore della modifica e che sono accreditati conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a, sono ritenuti autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 19 capoverso 1.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

3.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

3.4.3 Economia

Nessuna ripercussione finanziaria per l'economia. I diritti di protezione relativi all'impiego delle denominazioni protette saranno estesi. Ne conseguiranno vantaggi di carattere non contabile per gli attori del mercato interessati dalla presente ordinanza.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale e, in particolare, con l'allegato 12 dell'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea. Con gli adeguamenti proposti, l'armonizzazione tra la normativa elvetica e la procedura di protezione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 risulta rinforzata.

3.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3.7 Basi legali

Gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 LAgr costituiscono la base legale della presente modifica.