Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza sull’agricoltura biologica
profilo amministrativo e inoltre concerne solo prodotti importati direttamente da questi Paesi in Svizzera.
La procedura di autorizzazione è abolita. Gli enti autorizzati dall’UE certificano l’equivalenza dei prodotti anche per il mercato svizzero. Le risorse in termini di personale risparmiate grazie all’abolizione della procedura di autorizzazione compensano il crescente fabbisogno in termini di risorse per la sorveglianza delle importazioni di prodotti biologici tendenzialmente in crescita.
Oggi il DEFR riconosce gli enti di certificazione e le autorità di controllo mediante l’inclusione nell’ordinanza dipartimentale. In virtù dell’articolo 23a capoverso 2, l’UFAG, in casi particolari, ha la possibilità di riconoscere autonomamente altri enti di certificazione (p.es. autorizzazione di enti di certificazione della Gran Bretagna in seguito a un’eventuale No-Deal Brexit). Il guadagno in termini di efficienza consente di liberare risorse umane onde compensare il maggior fabbisogno di risorse correlato alla vigilanza sulle crescenti importazioni di prodotti biologici.
Secondo l’articolo 23a capoverso 1bis, in casi speciali l’UFAG ha la possibilità di riconoscere autonomamente ulteriori enti di certificazione (p.es. autorizzazione di enti di certificazione del Regno Unito dopo la Brexit senza accordo).
Nell’articolo 23a capoversi 3-4 vengono adeguati i rispettivi rimandi concernenti il nuovo regolamento delle competenze.
Articolo 24 capoversi 5 e 6
Come finora, spetta al DEFR disciplinare i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Traces, nonché le procedure in generale. Tale disposizione è sancita nell’articolo 24 capoverso 5.
In seguito al nuovo regolamento delle competenze di cui agli articoli 23 e 23a capoverso 2, nell’articolo 24 capoverso 6 si stabilisce che l’UFAG è competente in materia di semplificazione o soppressione dell’obbligo del certificato di controllo.
5.4 Risultati della consultazione
5.5 Ripercussioni
5.5.1 Confederazione
In base alla nuova norma di cui all’articolo 23a, per gli enti di controllo dei Paesi terzi in questione decadono l’autorizzazione da parte della Svizzera, nonché la rispettiva vigilanza da parte dell’UFAG con conseguente sgravio di quest’ultimo sul piano amministrativo. Altrimenti nessuna ripercussione.
5.5.2 Cantoni
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione dal profilo del personale e delle finanze.
5.5.3 Economia
Le disposizioni creano condizioni quadro identiche per le aziende svizzere e quelle nell’UE con conseguente sgravio amministrativo per gli enti di controllo di Paesi terzi.
5.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni corrispondono sostanzialmente a quelle dell’Unione europea. Il mantenimento
dell’equivalenza delle normative e delle prescrizioni amministrative dell’allegato 9 appendice 1 dell’Accordo agricolo è garantito dalle modifiche previste.
5.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.