Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 68 pagine
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Argomentazione scienceindustries, SKW, USVP, VSS: come già spiegato in relazione al
capoverso 2, se la base di dati non è sufficientemente solida non è possibile pensare di ridurre il rischio né di attuare provvedimenti.
Art. 25a Riduzione dei rischi associati all’uso di prodotti biocidi
1I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’uso di prodotti biocidi devono essere ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata.;
Cantoni Partiti Organizzazioni
Favorevoli DCPA/CDCA; ZH, SO, SH, PEV, PVL, PSS WWF, Greenpeace,
AG Pro Natura, IP-Suisse, Agrarallianz, VKCS, COOP, JardinSuisse, Comuni CH, FSP, USS Osservazioni DCPA/CDCA; ZH, SO, SH, AG, WWF, Pro Natura, Greenpeace, IP-
Suisse, Agrarallianz, USS, VKCS: essendo ancora poche le informazioni disponibili sull’impiego di biocidi e sul rischio correlato questo compito è delegato al Consiglio federale. Per questo motivo va applicato il principio di prevenzione della legislazione in materia di protezione dell’ambiente.
JardinSuisse: si devono coinvolgere le organizzazioni di categoria. Parità di trattamento per tutte le aziende. Evitare le normative cantonali. Favorevoli con alter- SZ, ZG, BS, BL, AI, TI, VS, USC, vitiswiss, swiss native NE, GE, JU Tabac, PSL, swiss
granum, SwissOlio, Swisspatat
Alternative SZ: l’articolo deve essere concretizzato e per il capoverso 1 va fissato un
orizzonte temporale.
Nel testo del nuovo articolo 25a e nel rapporto esplicativo del progetto non si entra nel merito dei contenuti concreti di tale normativa. In particolare rimane poco chiaro se e in che modo i dati rilevati confluiranno nei provvedimenti volti a ridurre il rischio. Nel rapporto si spiega che l’uso di PF e quello di PB non possono essere trattati allo stesso modo poiché per i PB non sono ancora disponibili basi di dati. Il Consiglio federale,
quindi, deve prima di tutto definire i valori, o comunque almeno un orizzonte temporale come per i PF.
AI, VS, NE, GE, JU: va introdotto l’obiettivo di riduzione del rischio del 50 per cento entro il 2027 in analogia con i PF. Il necessario periodo di riferimento è fissato dalla Confederazione.
BS, BL: va stabilito in che modo i dati rilevati influiranno sulla riduzione del rischio.
Nel testo del nuovo articolo 25a e nel rapporto esplicativo del progetto non si entra nel merito dei contenuti concreti di tale normativa. In particolare rimane poco chiaro se e in che modo i dati rilevati confluiranno nei provvedimenti volti a ridurre il rischio.
AI: la formulazione è troppo aperta. Motivazione: i PB possono contenere gli stessi principi attivi dei PF. In analogia con il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, ne va elaborato uno sui BP allo scopo di garantire la riduzione del rischio e un impiego sostenibile. Il Piano d’azione deve