Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/51: Iv.pa. 19.429. Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere · 6 pagine

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3.2 Importanza particolare del servizio per la Svizzera e riconoscimento per le guardie pontificie

Otto Cantoni (AG, BL, BS, GE, GR, LU, NE e NW), due partiti (PLR e UDC) e l’Associazione ex-guardie svizzere pontificie ritengono che la modifica di legge proposta rappresenti un riconoscimento del contributo che le guardie svizzere forniscono per l’immagine della Svizzera all’estero. In questo contesto, il Cantone GE aggiunge che la disposizione derogatoria sarà una motivazione supplementare al momento del reclutamento delle guardie svizzere pontificie.

Il Cantone ZG non vede alcun legame tra la reputazione della Svizzera all’estero e il servizio militare obbligatorio, ovvero la riscossione della tassa sostitutiva.

3.3 Pagamento anticipato quale onere finanziario

Il Cantone GR e due partiti (PLR e UDC) sono dell’opinione che il pagamento anticipato costituisca un onere finanziario per le guardie svizzere.

Il Cantone FR reputa, invece, che il pagamento anticipato abbia un’importanza subordinata per le guardie interessate, dato che nel loro caso è riscossa solo la tassa minima con una riduzione considerevole.

3.4 Uguaglianza giuridica

Tre Cantoni (AG, FR e VD) rimandano ai principi costituzionali dell’uguaglianza giuridica e della neutralità confessionale dello Stato.

Il Cantone FR è dell’avviso che, al momento di chiedere l'autorizzazione per un congedo all’estero, le persone appartenenti ad altre comunità religiose sarebbero discriminate se solo le guardie svizzere fossero esentate dalla tassa militare. Il Cantone GE auspica inoltre che in questo contesto vengano esplicitamente menzionati l’obbligo di notificazione delle persone che beneficiano di un congedo all’estero (art. 27 cpv. 2 della legge militare del 3.2.1995, LM; RS 510.10) e l’obbligo di presentare un contratto di lavoro che vincoli la persona che presta servizio alla Guardia Svizzera Pontificia. In questo modo si garantirebbe il rispetto dell’articolo 43 dell’ordinanza del 22 novembre 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21).

Cinque Cantoni (AR, FR, SG, SO e ZG) e il PSS sottolineano che le guardie svizzere non sono le uniche a fornire un contributo a favore dell’immagine della Svizzera all’estero. Sono attività comparabili, ad esempio, quelle dei membri dell’Esercito che prestano servizio presso Swisscoy, in qualità di osservatori militari dell’ONU o dell’OCSE, nonché le missioni per la CICR, l’attività dei medici senza frontiere o altre missioni volontarie a favore delle Nazioni Unite. Un’eventuale deroga dovrebbe quindi essere concessa in modo coerente a tutte le persone soggette all’obbligo militare che svolgono all’estero una missione favorevole all’immagine della Svizzera.

Il Cantone BE è contrario a esentare per motivi di parità di trattamento i membri dei servizi di sicurezza come la polizia, Securitas ecc., che svolgono un compito simile a quello della Guardia Svizzera, ma sul territorio elvetico, e che sono tenuti a prestare servizio militare e quindi a pagare un’eventuale tassa sostitutiva.

3.5 Assenza di legame tra servizio militare o civile e servizio nella Guardia Svizzera Pontificia

Due Cantoni (FR e ZG) e il PLR sottolineano che il servizio delle guardie svizzere è un servizio di polizia a favore di uno Stato sovrano straniero, non un servizio militare o civile.

Il Cantone BE ricorda che secondo l’articolo 18 della LM sono esentate dall’obbligo di prestare servizio militare e quindi dall’obbligo di pagare la tassa d’esenzione solo le persone che