Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/52: Modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) · 6 pagine
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1 Situazione iniziale
La legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12) stabilisce che l’autorità di vigilanza nega l’approvazione delle tariffe in particolare se i premi superano in modo inadeguato i costi o comportano la costituzione di riserve eccessive (art. 16 cpv. 4 lett. c e d LVAMal). Lo scopo di questa disposizione è costringere gli assicuratori a calcolare i loro premi nel modo più preciso possibile. Tuttavia, gli assicuratori fissano i premi basandosi sui dati dell’anno precedente, sulle proiezioni relative all’anno in corso nonché sulle stime per l’anno successivo: proiezioni e stime che, per natura, presentano incertezze. È pertanto impossibile che i premi corrispondano totalmente ai costi effettivi. Per tenere conto di questo fatto, il legislatore ha adottato una disposizione che consente agli assicuratori di rimborsare agli assicurati la parte di premio pagata in eccesso se in un anno determinato i premi incassati da un assicuratore in un Cantone sono nettamente superiori ai costi cumulati di questo Cantone. Questa compensazione deve di norma ristabilire l’equilibrio tra i premi e i costi (art. 17 cpv. 1 e 2 LVAMal). Il Consiglio federale, dal canto suo, ha introdotto nell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal; RS 832.121) un meccanismo che permette agli assicuratori di ridurre volontariamente le loro riserve quando queste ultime rischiano di diventare eccessive (art. 26 OVAMal).
I premi devono corrispondere ai costi. Questo principio è sancito dalla legge (art. 16 LVAMal) e riveste un’importanza fondamentale per garantire la comprensione e la credibilità del sistema. Lo scopo della compensazione dei premi incassati in eccesso e della riduzione delle riserve è limitare il margine di manovra degli assicuratori affinché questi ultimi fissino premi che corrispondano il più possibile ai loro costi. Questi strumenti dovrebbero costituire un’eccezione a cui, idealmente, gli assicuratori dovrebbero ricorrere solo di rado. Se un assicuratore ricorre a questi strumenti, significa che i suoi premi sono stati fissati a un livello troppo elevato, per esempio perché l’assicuratore ha sottostimato le proprie entrate oppure perché ha sovrastimato i costi. Valutare i costi è difficile: in quest’ambito l’autorità di vigilanza deve basarsi in particolare sul parere dei Cantoni (art. 16 cpv. 6 LVAMal). Verificare la plausibilità di questi costi non è sempre facile.
Inoltre la normativa vigente contiene incentivi inopportuni. Gli assicuratori potrebbero essere tentati di fissare premi troppo elevati per procedere a un rimborso in un secondo momento. Vi sono indizi che dimostrano come questo meccanismo venga utilizzato per scopi commerciali. I due strumenti summenzionati, tuttavia, non devono essere usati a fini commerciali, per esempio consentendo agli assicuratori di acquisire nuovi assicurati in alcuni Cantoni mediante il rimborso annuale dei premi incassati in eccesso. L’idea del legislatore non era quella di fornire agli assicuratori un nuovo strumento di marketing, bensì di garantire che i premi fossero fissati nel modo più preciso possibile.
Il Parlamento si è occupato della questione ponendo diverse domande su questo argomento (interpellanza Weibel 19.3248 «Compensazione dei premi di cassa malati troppo elevati»; domanda Gysi 19.5324 «Gains illégaux des caisses-maladie» [guadagni illegali delle casse malati]; interpellanza Chiesa 19.3839 «Assicurazione malattie. Polemiche sulle riserve fomentate pubblicamente?»; interpellanza Chiesa 19.4143 «Perché si autorizzano in Ticino dei premi di cassa malati più alti della media svizzera?»). È quindi necessario definire con maggiore precisione questi due strumenti.
Le casse malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie, anche assicurazioni complementari (art. 2 cpv. 2 LVAMal). Dal canto loro, le imprese di assicurazione private possono esercitare l’assicurazione sociale malattie se dispongono dell’autorizzazione dell’UFSP (art. 3 LVAMal). Finora nessuna impresa di assicurazione privata ha presentato una domanda per l’assicurazione sociale malattie, ma diverse casse malati esercitano i due rami d’assicurazione in seno alla stessa entità giuridica. Sono sottoposte alla vigilanza istituzionale dell’UFSP, ma l’esercizio delle assicurazioni malattie complementari soggiace alla vigilanza della FINMA (art. 34 cpv. 5 LVAMal). Le operazioni riguardanti le riserve tecniche dell’assicurazione complementare sono pertanto disciplinate dalle relative disposizioni applicabili a questo ramo d’assicurazione, in particolare dall’articolo 16 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e dall’articolo 54 dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011).