Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/52: Modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) · 6 pagine

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2 Disposizioni

Art. 26 Riduzione volontaria delle riserve

La riduzione volontaria delle riserve si fonda sull’articolo 16 capoverso 4 lettera d LVAMal (sentenza del TAF C-6445/2016).

Capoverso 1

L’assicuratore può ridurre le sue riserve se queste ultime raggiungono un determinato livello. Tuttavia, la normativa vigente non indica le condizioni che l’assicuratore deve soddisfare se intende procedere a tale operazione. L’UFSP le ha fino ad ora definite in modo molto cauto nella sua circolare 5.1: le riserve possono essere ridotte se, una volta dedotte le riserve da detrarre, il test di solvibilità per le riserve al 1° gennaio dell’anno successivo indica una quota pari ad almeno il 150 per cento. Le quote di solvibilità degli assicuratori sono costantemente aumentate negli ultimi anni, cosicché, nell’insieme, le loro riserve sono molto più elevate del minimo richiesto dalla legge. Per ridurre le riserve troppo elevate a vantaggio degli assicurati, la riduzione delle riserve è facilitata e autorizzata a partire da una soglia del 100%. Un maggior numero di assicuratori soddisferà le condizioni per la riduzione delle riserve, il che aumenta l'incentivo a ridurre i premi a favore degli assicurati. Nel quadro dell’esame di ogni domanda, l'UFSP garantisce il rispetto delle riserve minime. In questo ambito, ha un ampio margine di manovra (sentenza del TAF C-6445/2016 consid. 5). Ad esempio, se un assicuratore intende procedere a una riduzione significativa delle sue riserve con il rischio di grandi fluttuazioni dell’effettivo o il rischio di insolvenza, l'UFSP può decidere che la riduzione debba essere effettuata nell'arco di diversi anni

Per garantire la certezza del diritto, è importante inserire questa precisazione nell’ordinanza. In tal modo, gli assicuratori che intendono ridurre le loro riserve dovranno dimostrare che per le loro riserve stimate secondo l’articolo 12 capoverso 3 il test di solvibilità indica una quota superiore al 100 per cento e soddisfa quindi il requisito dell’ammontare minimo di cui all’articolo 11 capoverso 1.

Capoverso 2

Il capoverso 2 è invariato.

Capoverso 3

Secondo la normativa in vigore, la riduzione delle riserve è operata sotto forma di un importo di compensazione versato agli assicurati. Nella pratica, l’UFSP ha offerto agli assicuratori un’altra possibilità: questi ultimi hanno facoltà di calcolare i premi per l’anno successivo riducendo al massimo i loro margini di calcolo (vedere la circolare 5.1 dell’UFSP). Questo procedimento è preferibile poiché in effetti permette di contenere l’aumento dei premi ed è meno soggetto a essere utilizzato a fini di marketing. L’assicuratore che intende ridurre le proprie riserve dovrà quindi dare la priorità a questo modo.

Poiché l’UFSP approva soltanto i premi che coprono i costi (art. 16 cpv. 4 lett. b LVAMal), l’assicuratore non può proporre premi insufficienti a coprire i costi attesi. Se i costi effettivi sono superiori a quelli attesi, la differenza è coperta dalle riserve. La fissazione dei premi «riducendo al massimo i margini di calcolo» pone maggiori esigenze in termini di controllo della plausibilità dei costi: il rischio di superamento dei costi attesi deve essere ragionevole.

Per garantire il pari trattamento di tutti gli assicurati, il rapporto tra i premi e i costi attesi deve essere uniforme in tutto il raggio d’attività territoriale dell’assicuratore.