Rapporto OEEne

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell'ordinanza sull’efficienza energetica

(OEEne; RS 730.02)

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Ingresso

Sulla base della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1 e del regolamento (UE)

2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica2, l'UE emana, per gli impianti e gli apparecchi, regolamenti che non disciplinano solo l'efficienza energetica e la relativa dichiarazione, ma anche altri aspetti come la protezione dell'aria, la protezione contro il rumore o l'impiego di prodotti chimici. In Svizzera, questi settori sono trattati in basi giuridiche diverse, segnatamente l'ordinanza del 1°novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02), l'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), l'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) e l'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11). Smembrare la normativa uniforme dell'UE al momento del suo recepimento nel diritto svizzero in parte non ha molto senso e nella pratica è macchinoso per gli interessati. Affinché le direttive UE relative alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia possano essere recepite nel loro complesso e uniformemente nell'OEEne, l'ingresso dell'ordinanza viene ampliato di due riferimenti supplementari, ovvero quello alla legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) e quello alla legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS

813.1).

1.2 Valutazione della conformità

In sede di attuazione è risultato che gli apparecchi possono avere valori tecnici insufficienti anche quando è stata presentata tutta la documentazione richiesta e non ci sono altre indicazioni che non soddisfino le esigenze dell'OEEne. L'Ufficio federale dell’energia (UFE) deve quindi poter predisporre un'omologazione energetica incondizionata e a campione di tutti gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie commercializzati e ceduti nonché dei loro componenti prodotti in serie, poiché altrimenti non è possibile verificarne efficacemente la conformità all'OEEne. In questo contesto, le disposizioni dell'articolo 15 sono integrate nell'articolo 14, poiché l’omologazione energetica (valutazione della conformità) è parte del controllo a posteriori.

2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche non comportano ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Le modifiche previste non comportano ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società.

1 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU. L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificato dalla direttiva 2012/27/UE, GU. L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

2 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, GU. L198/1 del 28.7.2017, pag.1.