Avamprogetto OIBT
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 3 pagine
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Art. 23 Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale d’installazione
1I titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sostitutiva devono notificare al gestore della rete a bassa tensione a cui è collegato l’impianto elettrico i lavori effettuati sull’impianto, prima della loro esecuzione.
2L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.
Art. 24 cpv. 5
5Il rapporto di sicurezza deve essere consegnato al proprietario dell’impianto dal titolare dell’autorizzazione generale d’installazione o dell’autorizzazione sostitutiva. Per i lavori che secondo l’articolo 23 non devono essere notificati è sufficiente il verbale della prima verifica.
Art. 25 cpv. 1, 1bise 4
1I lavori d’installazione eseguiti nell’ambito di un’autorizzazione d’installazione limitata devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete di distribuzione a bassa tensione a cui è collegato l’impianto elettrico.
1bisL’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.
4Il titolare di un’autorizzazione d’installazione limitata consegna al proprietario dell’impianto il verbale della prima verifica o il verbale del controllo dei lavori eseguiti.
Art. 33 cpv. 1bis
1bisNotificano all’Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all’articolo 35 capoverso 3.
Art. 35 cpv. 3 e 4
3Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione fa eseguire entro due mesi un collaudo dell’impianto di produzione di energia da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.
4Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all’allegato fa eseguire entro sei mesi un collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.
Allegato n. 2.4.11
2.4.11 abrogato