Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/62: Abrogazione dell'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra · 6 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
3. Progetto in consultazione
3.1. Applicabilità
L’ARG è un’assicurazione dei trasporti che la Confederazione offre a titolo sussidiario per garantire i trasporti di importanza vitale o proteggere i mezzi di trasporto in tempi di crisi, nel caso in cui ‒ a causa di un accresciuto grado di rischio ‒ sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili. Può proporre una copertura per mezzi di trasporto, beni e valori, e anche per mezzi che trasportano persone incaricate di assicurare l’approvvigionamento del Paese.
Una copertura generale può essere accordata a condizione che il richiedente provi, in una domanda motivata, che:
1) i trasporti o la messa al sicuro, a titolo preventivo, dei mezzi di trasporto in un luogo adeguato
sono senza alternativa,
2) sono effettuati nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese, e
3) il rischio non può essere coperto altrimenti, ricorrendo alle offerte di mercato, a condizioni
accettabili.
Le tre condizioni suddette vanno adempiute cumulativamente.
La copertura automatica interinale può essere accordata soltanto in tre casi (siccome l’interesse per l’approvvigionamento del Paese è dato per concesso, non è necessario addurne la prova):
1) se scoppia una guerra di vaste proporzioni (che comporti l'attivazione della clausola di cessazione
automatica di copertura, cioè una guerra che coinvolga due o più dei seguenti Stati: USA, Regno Unito, Russia, Repubblica popolare cinese, Francia);
2) se vengono impiegate armi nucleari o radioattive; o
3) se la Svizzera viene coinvolta in un conflitto armato.
Se almeno una delle tre condizioni suddette è soddisfatta, previa verifica di un’apposita richiesta motivata la Confederazione può concedere la copertura.
Alla luce delle attuali possibilità di trasporto, la condizione concernente la mancanza di alternative riguardo ai luoghi, necessaria per la copertura totale, in pratica non può più essere soddisfatta. Finora non si è mai verificata una situazione di minaccia tale da spingere il Consiglio federale ad attivare la copertura generale ARG.
Oggi ci si può in ogni caso assicurare contro i rischi di guerra, rapimento e ricatto ricorrendo alle offerte del mercato, anche se occorre sempre accettare una clausola di cessazione automatica di copertura. Di solito è comunque possibile evitare i luoghi che comporterebbero l'attivazione, alle condizioni previste, di tale clausola.
3.2. Mezzi finanziari
Nell’esercizio 1973 la Confederazione registrò come capitale di terzi un finanziamento speciale a destinazione vincolata per l'ARG, depositando 50 milioni di franchi. I premi versati annualmente dagli assicurati (i primi anni, oltre che dalle società di navigazione, questa assicurazione veniva stipulata anche da compagnie aeree, imprese ferroviarie e di trasporto stradale) sono stati di volta in volta accreditati come accantonamenti. Nell'esercizio 1974 sono stati prelevati 15 milioni di franchi per sinistri occorsi alle compagnie aeree. Dal 1986 ‒ anno dell'entrata in vigore dell'OARG ‒ sono state assicurate soltanto le navi d'alto mare. Secondo il consuntivo 2019, contando i fondi federali stanziati inizialmente e i successivi versamenti di premi, l'importo del finanziamento speciale destinato all’ARG ammonta a 55 milioni di franchi.