Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine
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1 Situazione iniziale e contenuto del progetto
1.1 Situazione iniziale
Con l’articolo 12 della legge COVID-19 le Camere federali hanno creato la base giuridica per la partecipazione della Confederazione ai provvedimenti adottati a livello cantonale per i casi di rigore. La legge fornisce delle direttive approssimative, ad esempio per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, il tipo di aiuto nei casi di rigore o la prevista ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I dettagli vengono disciplinati a livello ordinanza. Per l’elaborazione dell’ordinanza sono stati istituiti un comitato direttivo (sotto la direzione dell’AFF e composto da SECO, segreterie CDEP e CDCF) e un gruppo di lavoro (sotto la direzione dell’AFF e composto da SECO, rappresentanti dei Cantoni BS, FR, GE, SG, VS, ZG, ZH).
1.2 Contenuto dell’avamprogetto di ordinanza
Scopo principale dell’ordinanza è definire a quali condizioni la Confederazione partecipa ai provvedimenti adottati a livello cantonale per i casi di rigore. L’avamprogetto di ordinanza COVID-19 sui casi di rigore prevedeva i seguenti elementi:
la responsabilità spetta ai Cantoni; essi decidono se adottare i provvedimenti per i casi di rigore e come impostarli. I Cantoni possono ad esempio definire i settori che dovranno ricevere un sostegno. In questo modo, i provvedimenti per i casi di rigore possono essere adeguati alle diverse situazioni cantonali;
sono considerati provvedimenti per i casi di rigore le fideiussioni e le garanzie, i mutui e/o i contributi a fondo perduto;
l’ordinanza definisce i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per una partecipazione della Confederazione. Fissa ad esempio gli importi massimi per ogni impresa; questi variano a seconda del tipo di sostegno (contributo a fondo perduto, mutuo o fideiussione);
l’esame delle richieste nel singolo caso e la lotta agli abusi competono ai Cantoni.
Non hanno diritto al sostegno le imprese per le quali sono previsti aiuti finanziari settoriali della Confederazione (in particolare nell’ambito dello sport, della cultura e dei trasporti pubblici);
se le disposizioni cantonali in materia di casi di rigore soddisfano i requisiti minimi, la Confederazione partecipa ai costi dei provvedimenti cantonali nella misura del 50 per cento;
i contributi della Confederazione sono limitati a 200 milioni di franchi. L’importo di 200 milioni è stato calcolato sulla base di una proiezione delle prime notifiche di fabbisogno di singoli Cantoni. L’importo totale è suddiviso tra i Cantoni. Se si considerano anche i contributi cantonali, per i casi di rigore sono a disposizione complessivamente 400 milioni di franchi;
l’attuazione degli aspetti dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore che spettano alla Confederazione compete alla Direzione per la promozione della piazza economica (in seno alla SECO).
1.3 Informazioni sulla procedura di consultazione
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo), la procedura di consultazione deve essere indetta per la preparazione di ordinanze che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale. È così nel caso in questione.