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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine

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Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 sui casi di rigore)

del xxxxx

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettera c e 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,

ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1

1Nei limiti dei contributi massimi secondo l’articolo 15, la Confederazione finanzia per metà i costi o le perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

a. le imprese sostenute dai Cantoni soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2;

b. l’impostazione di questi provvedimenti soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3;

c. il Cantone soddisfa i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 16–18.

2Essa non partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

a. il capitale di queste imprese è detenuto nella misura di oltre il 10 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni;

b. queste imprese non esercitano un’attività commerciale, non impiegano personale proprio né dispongono di propri uffici nel relativo Cantone.

RS ..........

1 RS xxx 2020–......