Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 11 pagine
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provvedimenti per i casi di rigore, in altre parole una quota della Confederazione più alta. In molti pareri si sottolinea il fatto che l’attuazione di disposizioni cantonali diverse può determinare una disparità di trattamento delle imprese in Svizzera. Di seguito si elencano le altre richieste avanzate in numerosi pareri (per una valutazione dettagliata delle risposte dei destinatari della consultazione vedi n. 2.2):
- aumentare la partecipazione complessiva dello Stato, ammessa per il sostegno, al capitale di un’impresa;
- adeguare la cifra d’affari minima che un’impresa deve conseguire per avere diritto al sostegno;
- semplificare a livello generale l’esecuzione dei provvedimenti per i casi di rigore;
- riconoscere il diritto al sostegno anche alle imprese eccessivamente indebitate o in ritardo nel pagamento delle imposte a causa della pandemia di COVID-19;
- rinunciare a chiedere di presentare una pianificazione finanziaria a medio termine;
- calcolare la cifra d’affari 2020 soltanto sulla base del valore dei beni venduti e dei servizi forniti, a quest’ultimo non devono essere sommate le indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno per COVID-19 percepite;
- ridurre il periodo durante il quale è vietato distribuire dividendi e tantièmes in caso di contributi non rimborsabili;
- fornire la possibilità di prevedere per ogni impresa diverse forme di provvedimenti per i casi di rigore;
- adeguare il limite massimo vigente per gli aiuti previsto per impresa;
- adeguare la chiave di ripartizione dei fondi della Confederazione fra i Cantoni.
Inoltre, alcuni partecipanti chiedono l’adozione di misure di stabilizzazione economica che vadano oltre l’oggetto dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, in particolare l’estensione del lavoro ridotto e la riattivazione dei crediti COVID-19 agevolati.
Di seguito sono riportati, senza giudizio di valore, i pareri che i destinatari della consultazione hanno espresso sui singoli articoli dell’ordinanza per i quali è stato presentato un numero particolarmente elevato di richieste di modifica. Non viene menzionata esplicitamente la «tacita approvazione» dei destinatari della consultazione che hanno rinunciato a prendere posizione su uno specifico articolo.
2.2 Osservazioni relative alle sezioni oggetto del maggior numero di pareri
2.2.1 Principio e requisiti delle imprese (sezioni 1 e 2)
Per quanto riguarda la sezione 1 dell’ordinanza, un gran numero di destinatari della consultazione chiede che la Confederazione si assuma una quota maggiore della metà dei costi sostenuti dai Cantoni a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore o che perlomeno esamini la possibilità di aumentare tale quota (tutti i Cantoni; PPD, PES, PSS; SAB, USAM). Hanno espresso parere favorevole sul rapporto di partecipazione proposto i partiti PLR, pvl e UDC.
Diversi partecipanti chiedono che il limite massimo della partecipazione statale al capitale di un’impresa ammesso per concedere un sostegno (10 % secondo l’art. 1 cpv. 2 lett. a) sia abolito o portato a un valore compreso tra il 25 e il 50 per cento (BS, FR, GR, VS, ZH; PSS; USAM, UCS).
Relativamente alla sezione 2 dell’ordinanza molti interpellati (in particolare la maggior parte dei Cantoni) chiedono di semplificare per quanto possibile la procedura di verifica dell’adempimento dei requisiti delle imprese. Ad esempio viene proposto che le imprese confermino perlopiù mediante un’autodichiarazione le indicazioni fornite e che l’esame delle stesse sia effettuato tramite severi controlli a campione.