Avamprogetto Regolamento
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 8 pagine
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L 107/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.4.2020
dell’Unione sostenendo la polizia, le guardie di frontiera e altre autorità di contrasto degli Stati membri nella lotta alla frode documentale, il sistema FADO rappresenta uno strumento importante per l’applicazione dell’acquis di Schengen.
(5) Sebbene l’individuazione dei documenti falsi e delle frodi di identità avvenga spesso alle frontiere esterne, l’attività di
contrasto ai documenti falsi rientra nella cooperazione di polizia. I documenti falsi sono pseudo-documenti, documenti falsificati o documenti contraffatti. Negli anni recenti l’uso di documenti falsi nell’Unione è aumentato notevolmente. Le frodi documentali e di identità comportano la produzione e l’uso di documenti falsi e l’uso di documenti autentici ottenuti mediante mezzi fraudolenti. I documenti falsi rappresentano uno strumento criminale multifunzionale in quanto possono essere usati ripetutamente per attività criminali diverse, tra cui il riciclaggio e il terrorismo. Le tecniche utilizzate per produrre documenti falsi sono sempre più sofisticate e, di conseguenza, richiedono informazioni di alta qualità sui possibili elementi di individuazione, in particolare gli elementi di sicurezza e le caratteristiche della frode, nonché aggiornamenti frequenti di tali informazioni.
(6) Il sistema FADO dovrebbe contenere informazioni su tutti i tipi di documenti autentici di viaggio, di identità, di
soggiorno e di stato civile, di patenti di guida e di libretti di circolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri, sui lasciapassare rilasciati dall’Unione, così come sulle versioni false di detti documenti in loro possesso. Il sistema FADO dovrebbe poter contenere informazioni su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri nonché sulle versioni false dei medesimi. Il sistema FADO dovrebbe altresì poter contenere informazioni su tutti i tipi di documenti autentici di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, di patenti di guida e di libretti di circolazione dei veicoli e su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati da parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, così come sulle versioni false dei medesimi.
(7) I dati personali contenuti nel sistema FADO dovrebbero essere trattati nella misura strettamente necessaria ai fini del
funzionamento del sistema FADO. Dallo scopo per cui il sistema FADO è stato creato consegue direttamente che nel sistema FADO dovrebbero essere conservate solo informazioni limitate relative a una persona identificata o identificabile. Il sistema FADO dovrebbe contenere dati personali sotto forma di immagini del volto o dati alfanumerici solo nella misura in cui si riferiscono agli elementi di sicurezza o al metodo di falsificazione di un documento. Dovrebbe essere possibile conservare tali dati personali limitati o sotto forma di elementi diversi che appaiono nel facsimile dei documenti autentici oppure sotto forma di dati pseudonimizzati in documenti autentici o falsi. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbe adottare le misure necessarie a pseudonimizzare tutti gli elementi dei dati personali non necessari allo scopo per il quale i dati sono trattati, in conformità del principio della minimizzazione dei dati. Non dovrebbe essere possibile cercare alcun elemento dei dati personali nel sistema FADO, né dovrebbe essere possibile identificare alcuna persona fisica attraverso il sistema FADO senza l’utilizzo di dati aggiuntivi. Il sistema FADO non dovrebbe essere utilizzato per identificare una persona fisica.
(8) Qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nel contesto del presente regolamento dovrebbe
essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a seconda dei casi.
(9) Mentre gli Stati membri possono mantenere o sviluppare i propri sistemi nazionali contenenti informazioni su
documenti autentici e falsi, essi dovrebbero essere tenuti a fornire all’Agenzia informazioni sui documenti autentici che rilasciano, ivi incluse quelle sui rispettivi elementi di sicurezza, e sulle versioni false di tali documenti in loro possesso. L’Agenzia dovrebbe inserire tali informazioni nel sistema FADO e garantire l’uniformità e la qualità delle informazioni.
(5) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1). (6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). (7) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).