Avamprogetto Regolamento

Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 8 pagine

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6.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/5

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento istituisce il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO), che contiene informazioni sui documenti autentici rilasciati da Stati membri, l’Unione e parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, e sulle relative versioni false.

Scopo del sistema FADO è contribuire alla lotta alle frodi documentali e di identità tramite la condivisione, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, di informazioni sugli elementi di sicurezza e le possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi.

Scopo del sistema FADO è altresì contribuire al contrasto alle frodi documentali e di identità tramite la condivisione di informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.

Articolo 2

Ambito di applicazione e contenuto del sistema FADO

1. Il sistema FADO contiene informazioni su documenti di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri o dall’Unione, e sulle relative versioni false.

Il sistema FADO può contenere informazioni sui documenti di cui al primo comma rilasciati da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale nonché sulle relative versioni false.

Il sistema FADO può contenere informazioni su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri e, se del caso, da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, nonché sulle relative versioni false.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) le informazioni, immagini incluse, su documenti autentici, e loro facsimili, e sui relativi elementi di sicurezza;

b) le informazioni, immagini incluse, sui documenti falsi, siano essi falsificati, contraffatti o pseudo-documenti, e le

rispettive caratteristiche della frode;

c) le sintesi delle tecniche di falsificazione;

d) le sintesi degli elementi di sicurezza dei documenti autentici; e

e) le statistiche sui documenti falsi individuati.

Il sistema FADO può comprendere inoltre manuali, elenchi di contatti e informazioni sui documenti di viaggio validi e il loro riconoscimento da parte degli Stati membri, raccomandazioni su modi efficaci per individuare metodi specifici di falsificazione, nonché altre informazioni utili.

3. Gli Stati membri e l’Unione trasmettono senza ritardo all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.

Gli Stati membri possono altresì trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.

Parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale possono trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.