Avamprogetto Regolamento
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 8 pagine
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6.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/5
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e finalità
Il presente regolamento istituisce il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO), che contiene informazioni sui documenti autentici rilasciati da Stati membri, l’Unione e parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, e sulle relative versioni false.
Scopo del sistema FADO è contribuire alla lotta alle frodi documentali e di identità tramite la condivisione, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, di informazioni sugli elementi di sicurezza e le possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi.
Scopo del sistema FADO è altresì contribuire al contrasto alle frodi documentali e di identità tramite la condivisione di informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.
Articolo 2
Ambito di applicazione e contenuto del sistema FADO
1. Il sistema FADO contiene informazioni su documenti di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri o dall’Unione, e sulle relative versioni false.
Il sistema FADO può contenere informazioni sui documenti di cui al primo comma rilasciati da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale nonché sulle relative versioni false.
Il sistema FADO può contenere informazioni su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri e, se del caso, da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, nonché sulle relative versioni false.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
a) le informazioni, immagini incluse, su documenti autentici, e loro facsimili, e sui relativi elementi di sicurezza;
b) le informazioni, immagini incluse, sui documenti falsi, siano essi falsificati, contraffatti o pseudo-documenti, e le
rispettive caratteristiche della frode;
c) le sintesi delle tecniche di falsificazione;
d) le sintesi degli elementi di sicurezza dei documenti autentici; e
e) le statistiche sui documenti falsi individuati.
Il sistema FADO può comprendere inoltre manuali, elenchi di contatti e informazioni sui documenti di viaggio validi e il loro riconoscimento da parte degli Stati membri, raccomandazioni su modi efficaci per individuare metodi specifici di falsificazione, nonché altre informazioni utili.
3. Gli Stati membri e l’Unione trasmettono senza ritardo all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.
Gli Stati membri possono altresì trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.
Parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale possono trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.