Avamprogetto Regolamento

Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 8 pagine

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6.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/7

Per quanto riguarda i documenti falsi, il sistema FADO contiene dati personali solamente nella misura necessaria a descrivere o illustrare le caratteristiche della frode o il metodo di falsificazione di detti documenti.

2. L’Agenzia provvede affinché siano poste in essere misure tecniche e organizzative quali la pseudonimizzazione, al fine di garantire che i dati personali siano trattati solo nella misura strettamente necessario per il funzionamento del sistema FADO in linea con il principio della minimizzazione dei dati, in modo tale da non consentire l’identificazione di alcuna persona fisica tramite il sistema FADO senza l’utilizzo di dati aggiuntivi.

Articolo 6

Atti di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di:

a) stabilire l’architettura tecnica del sistema FADO;

b) stabilire le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema FADO secondo

standard elevati;

c) stabilire le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO;

d) fissare la data di effettiva attuazione del sistema FADO da parte dell’Agenzia.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera d), previa verifica del rispetto delle condizioni seguenti:

a) siano stati adottati gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) l’Agenzia abbia notificato alla Commissione l’efficace attuazione dell’architettura del sistema FADO;

c) l’Agenzia abbia notificato alla Commissione l’avvenuto completamento della trasmissione di informazioni dal

segretariato generale del Consiglio all’Agenzia.

Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (22). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 26 aprile 2020.

3. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

(22) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).