Avamprogetto Regolamento
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 8 pagine
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L 107/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.4.2020
Articolo 3
Responsabilità dell’Agenzia
1. Nell’esecuzione dei suoi compiti in conformità dell’articolo 79 del regolamento (UE) 2019/1896, l’Agenzia assicura il funzionamento corretto e affidabile del sistema FADO e fornisce sostegno alle autorità competenti degli Stati membri nell’individuazione dei casi di documenti falsi.
2. L’Agenzia è responsabile dell’inserimento tempestivo ed efficiente nel sistema FADO delle informazioni ottenute e garantisce l’uniformità e la qualità di tali informazioni.
Articolo 4
Architettura del sistema FADO e accesso
1. L’architettura del sistema FADO provvede gli utenti di diversi livelli di accesso alle informazioni.
2. La Commissione e l’Agenzia, nella misura necessaria all’assolvimento dei loro compiti, e le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, quali la polizia, la guardia di frontiera, e altre autorità di contrasto, nonché altre autorità nazionali pertinenti, hanno un accesso protetto al sistema FADO, in base al principio della necessità di conoscere.
3. L’architettura del sistema FADO consente l’accesso pubblico a facsimili di documenti autentici o a documenti autentici con dati pseudonimizzati.
4. I soggetti seguenti possono avere accesso alle informazioni conservate nel sistema in FADO in modo limitato:
a) istituzioni, agenzie e altri organismi dell’Unione diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2;
b) parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale;
c) soggetti privati, quali compagnie aeree e altri vettori.
5. La Commissione adotta, conformemente all’articolo 8, atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo misure che consentano l’accesso alle informazioni conservate nel sistema FADO ai soggetti elencati al paragrafo 4 del presente articolo. Gli atti delegati stabiliscono, per i soggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la parte del sistema FADO alla quale deve essere concesso l’accesso e le eventuali procedure e condizioni specifiche che possono essere necessarie, compreso l’obbligo di concludere un accordo tra l’Agenzia e una parte terza o un soggetto privato di cui al paragrafo 4 , lettere b) e c), del presente articolo.
6. Gli Stati membri determinano quali autorità competenti in materia di frode documentale e altre autorità nazionali pertinenti debbano avere accesso al sistema FADO, compreso il livello di tale accesso, e ne danno notifica alla Commissione e all’Agenzia.
Su richiesta, la Commissione trasmette le informazioni di cui al primo comma al Parlamento europeo.
Articolo 5
Trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia
1. L’Agenzia applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) quando tratta dati personali a norma del presente regolamento. L’Agenzia tratta dati personali solo ove tale trattamento sia necessario per svolgere il proprio compito di gestione del sistema FADO.
Per quanto riguarda i documenti autentici, il sistema FADO contiene solo i dati personali contenuti nei facsimili di tali documenti o dati pseudonimizzati.
(21) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).