Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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3. Riassunto dei pareri
3.1 Pareri in merito al blocco tematico 1: ottimizzazione dell’integrazione
3.1.1 In generale
Tutti i partecipanti alla consultazione accolgono decisamente con favore i provvedimenti di ottimizzazione dell’integrazione professionale. Non sono stati espressi pareri su questioni di fondo. Le richieste di adeguamento o di modifica riguardano aspetti di dettaglio.
In merito ai singoli provvedimenti sono stati rilevati i seguenti punti critici:
• ampliamento del rilevamento e intervento tempestivi: rischio di stigmatizzazione dei gio-
vani e ripartizione dei ruoli degli attori coinvolti;
• provvedimenti di reinserimento: accesso e limitazione della durata;
• orientamento professionale: limitazione della durata;
• prima formazione professionale: prescrizione secondo cui la formazione professionale
deve svolgersi nel mercato del lavoro primario;
• cofinanziamento delle formazioni transitorie e degli organi di coordinamento cantonali: en-
tità del finanziamento;
• fornitura di personale a prestito: modalità dell’indennità e limitazione della durata;
• indennità giornaliere: richieste di chiarimenti riguardo alle formulazioni;
• assicurazione contro gli infortuni (AINF): mancanza di una disposizione che disciplini l’ini-
zio e la fine della copertura assicurativa per le persone che seguono provvedimenti dell’AI.
3.1.2 In dettaglio Rilevamento e intervento tempestivi
L’ampliamento del rilevamento e dell’intervento tempestivi è accolta con favore (in alcuni casi in modo esplicito) da tutti i partecipanti, tra cui vari Cantoni, CDOS e ACS. Tra gli ostacoli all’attuazione vengono spesso citati la ripartizione dei ruoli tra AI, scuola dell’obbligo e autorità cantonali e il rischio di stigmatizzazione dei giovani.
Rilevamento tempestivo (art. 1ter cpv. 1 AP-OAI)
Su quest’articolo sono pervenuti cinque pareri.
SO, TI, VS e UCS si pronunciano esplicitamente a favore dell’ampliamento del rilevamento tempestivo ai minorenni di età superiore ai 13 anni a rischio d’invalidità e alle persone che rischiano un’incapacità al lavoro, in quanto ciò agevolerebbe il riconoscimento precoce di anomalie psichiche in tutte le fasce d’età. Per quanto riguarda le sfide legate al rilevamento tempestivo per i minori che frequentano ancora la scuola dell’obbligo, SO e VS suggeriscono di affidare la comunicazione dei casi esclusivamente a specialisti dopo aver chiarito i ruoli dell’AI e delle autorità cantonali, in modo da prevenire il rischio di stigmatizzazione precoce o il rischio di medicalizzazione di comportamenti normali nella pubertà. SO chiede che prima di procedere alla comunicazione di un caso si ottenga il consenso delle persone che detengono l’autorità parentale. Nel caso degli adulti che rischiano un’incapacità lavorativa, l’USI segnala che dopo lo stralcio delle condizioni previste nell’attuale articolo 1ter OAI mancherà qualsiasi punto di riferimento per sapere quando occorre comunicare un caso e auspica che anche in futuro vengano fornite ai datori di lavoro linee guida per gestire questi casi. La Coraasp rileva che nel caso dei giovani è particolarmente importante che la comunicazione sia accompagnata da un’informazione adeguata al destinatario e chiede quindi che venga preceduta da un colloquio personale con la persona interessata.
Intervento tempestivo (art. 1sexies cpv. 2 AP-OAI)
Su quest’articolo sono pervenuti 69 pareri.
Tutti i Cantoni che si sono espressi in merito (BL, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SO, SZ, TI, TG, VD, VS, UR, ZH) e le conferenze cantonali (CDPE, CUAI, CDOS) approvano la proposta