Progetto
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Sostituzione di termini
1In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 3quinquies capoverso 3, 3sexies capoverso 1, 3septies capoverso 1, 22 capoverso 4 lettera a e 25 capoverso 3, «Ufficio federale» è sostituito con «UFAS».
2In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 3bis capoverso 1, «Dipartimento federale dell’interno» e «Dipartimento» sono sostituiti con «DFI».
3In tutta l’ordinanza «nel mercato del lavoro regolare» è sostituito con «nel mercato del lavoro primario».
Art. 1ter cpv. 1
1 I casi degli assicurati di cui all’articolo 3abis capoverso 2 LAI possono essere comunicati all’ufficio AI competente ai sensi dell’articolo 40 ai fini di un rilevamento tempestivo.
Art. 1quinquies
Abrogato
Art. 1sexies cpv. 2
2 Agli assicurati possono essere concessi provvedimenti di cui all’articolo 7d capoverso 2 lettere c e d LAI durante il periodo dell’obbligo scolastico, se questi facilitano loro l’accesso a una prima formazione professionale o l’ingresso nel mercato del lavoro.