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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Sostituzione di termini

1In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 3quinquies capoverso 3, 3sexies capoverso 1, 3septies capoverso 1, 22 capoverso 4 lettera a e 25 capoverso 3, «Ufficio federale» è sostituito con «UFAS».

2In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 3bis capoverso 1, «Dipartimento federale dell’interno» e «Dipartimento» sono sostituiti con «DFI».

3In tutta l’ordinanza «nel mercato del lavoro regolare» è sostituito con «nel mercato del lavoro primario».

Art. 1ter cpv. 1

1 I casi degli assicurati di cui all’articolo 3abis capoverso 2 LAI possono essere comunicati all’ufficio AI competente ai sensi dell’articolo 40 ai fini di un rilevamento tempestivo.

Art. 1quinquies

Abrogato

Art. 1sexies cpv. 2

2 Agli assicurati possono essere concessi provvedimenti di cui all’articolo 7d capoverso 2 lettere c e d LAI durante il periodo dell’obbligo scolastico, se questi facilitano loro l’accesso a una prima formazione professionale o l’ingresso nel mercato del lavoro.

1 RS 831.201