Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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di estendere l’accompagnamento alla fase di transizione dalla scuola dell’obbligo a una formazione professionale o un’attività lavorativa. Vari Cantoni (GL, JU, NE, OW, SO, SZ, TI, TG, VS) e la CUAI propongono che nell’articolo venga inserita una formulazione più esplicita in merito al punto di contatto tra AI e scuola dell’obbligo. GR evidenzia l’importanza della ripartizione dei compiti tra AI e autorità cantonali, mentre ZH e VD sottolineano la necessità di mettere a disposizione degli uffici AI sufficienti mezzi finanziari per la gestione dei casi specifica per i minori a partire dai 13 anni. ZH mette in guardia dal rischio di stigmatizzazione: bisogna evitare che i bambini e i giovani siano etichettati come «invalidi» o come «casi AI». VD approva in particolare l’aggiunta della consulenza e dell’accompagnamento tra i provvedimenti di intervento tempestivo. UR propone di menzionare espressamente i provvedimenti di cui all’articolo 7d capoverso 2 lettere c e d LAI. CDPE, CDOS e ACS approvano esplicitamente la possibilità di concedere, a condizioni rigorosamente definite, provvedimenti di intervento tempestivo già durante la scuola dell’obbligo. Secondo CDOS e ACS questo potrebbe contribuire ad attenuare le attuali differenze tra i provvedimenti cantonali e garantire una maggiore uguaglianza giuridica.
Il PES sostiene la modifica e sottolinea la necessità di una chiara ripartizione dei ruoli tra gli attori coinvolti.
Secondo USS e Travail.Suisse una maggiore collaborazione tra gli uffici AI e le autorità scolastiche – di per sé auspicata – comporta anche rischi e richiede pertanto una chiara ripartizione dei ruoli.
Tutte le organizzazioni d’aiuto agli invalidi che si sono espresse sull’avamprogetto approvano i provvedimenti previsti. IH e altri evidenziano la necessità di una chiara ripartizione dei ruoli tra uffici AI e autorità scolastiche e cantonali e quella di evitare disparità di trattamento a livello regionale.
Provvedimenti di reinserimento
Le modifiche riguardanti i provvedimenti di reinserimento sono per lo più accolte positivamente, anche se vengono richieste diverse precisazioni e correzioni in merito all’accesso ai provvedimenti e alla limitazione della durata.
Nell’ottica del sostegno agli assicurati giovani, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva soprattutto la flessibilizzazione introdotta con l’adeguamento dei requisiti minimi a otto ore di presenza alla settimana, l’impostazione specifica dei provvedimenti destinati ai giovani, l’orientamento al mercato del lavoro primario con la possibilità di un’attività parallela in un laboratorio protetto e la soppressione dell’attuale limitazione a due anni sull’arco di tutta la vita. La CDPE sottolinea che l’estensione dei provvedimenti ai giovani permette di colmare una lacuna, in particolare per quanto attiene alla preparazione a una formazione transitoria secondo la LFPr. Altri partecipanti si compiacciono del fatto che le raccomandazioni scaturite dalla valutazione dei provvedimenti di reinserimento siano state integrate nelle modifiche di ordinanza.
Diritto (art. 4quater AP-OAI)
Su quest’articolo si sono espressi 60 partecipanti, quasi tutti favorevoli agli adeguamenti proposti. GE suggerisce di precisare nell’ordinanza (e non soltanto nel rapporto esplicativo) che le otto ore devono essere ripartite su almeno due giorni. L’AGPP osserva che i giovani con malattie psichiche possono non essere in grado di garantire al primo tentativo una partecipazione per le otto ore prescritte.
Natura dei provvedimenti (art. 4quinquies AP-OAI)
Su quest’articolo sono pervenuti 62 pareri. I partecipanti hanno preso posizione sui singoli capoversi come segue.