Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

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Spese supplementari dovute all’invalidità (art. 5bis AP-OAI)

Su quest’articolo si sono espressi 58 partecipanti, che hanno preso posizione sui singoli capoversi come segue.

Capoverso 5 (spese computabili): AGILE e altri, IH e altri come pure Aiuto Aids svizzero auspicano che l’assicurazione per l’invalidità si assuma le spese di vitto e alloggio dovute all’invalidità per la prima formazione professionale come è già il caso per il perfezionamento professionale (cfr. art. 5bis cpv. 3 OAI). L’ASE propone di completare il capoverso aggiungendovi una lettera d (ausili personali).

Capoversi 6 e 7 (vitto e alloggio): alcuni Cantoni (SZ, OW, GL, AI, GR, TG, VS, NE, JU) e la CUAI chiedono di sostituire «centro di formazione» con «istituzione di formazione».

Cofinanziamento delle formazioni transitorie cantonali

L’introduzione del cofinanziamento delle formazioni transitorie cantonali è accolto con favore da tutti i partecipanti. Alcuni Cantoni propongono degli adeguamenti.

I partecipanti approvano il fatto che ci si avvalga delle offerte esistenti, si evitino i doppioni e si punti a un’esecuzione uniforme nei Cantoni grazie ai requisiti minimi stabiliti dall’UFAS.

Requisiti minimi per le convenzioni con gli organi d’esecuzione cantonali (art. 96bis AP-

OAI)

In merito a quest’articolo sono stati presentati due pareri.

Capoverso 1: SO rileva che il capoverso parla di verifica reciproca, mentre nel rapporto esplicativo si parla unicamente di verifica dei contenuti.

Capoverso 2: l’UDC chiede di definire in modo sufficientemente chiaro gli obiettivi degli uffici AI e dell’organismo responsabile dell’offerta cantonale.

Formazioni transitorie cantonali (art. 96quater AP-OAI)

Su quest’articolo si sono espressi otto partecipanti, che hanno preso posizione sui singoli capoversi come segue.

Capoverso 1: SO chiede che le condizioni materiali per il cofinanziamento delle formazioni transitorie cantonali siano definite chiaramente nell’ordinanza. GR propone di prevedere un limite di età di 21 anni. Netzwerk Enthinderung auspica che si rinunci al limite di età per l’accesso ai provvedimenti volti a preparare una prima formazione professionale.

Capoverso 2: due Cantoni (VS, JU) e CDPE approvano la nuova possibilità di cofinanziamento. GR chiede di prevedere contributi di base anziché finanziamenti indiretti per tenere conto del fatto che il numero di persone con disabilità nelle formazioni transitorie varia. VD auspica che la possibilità di cofinanziamento di cui all’articolo 68bis LAI sia fissata al 50 per cento delle spese anziché a un terzo.

Capoverso 3: BE ritiene opportuno che in casi eccezionali la formazione transitoria possa essere prolungata di un anno e propone quindi di aggiungere «di regola».

Cofinanziamento degli organi di coordinamento cantonali (art. 96ter AP-OAI)

Su quest’articolo sono pervenuti 13 pareri.

I partecipanti alla consultazione approvano l’introduzione del cofinanziamento degli organi di coordinamento cantonali. Accolgono con favore in particolare il fatto che la collaborazione con questi organi venga istituzionalizzata e possa essere retribuita e che il coordinamento permetta di colmare le lacune esistenti. Singoli Cantoni chiedono un adeguamento del finanziamento.

I partecipanti hanno preso posizione sui singoli capoversi dell’articolo 96ter AP-OAI (contributi all’organo di coordinamento cantonale) come segue.