Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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durata dei provvedimenti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LAI. PES, PSS, ACS come pure IH e altri propongono che, in caso di ripresa del provvedimento, la persona vi abbia nuovamente diritto per al massimo dodici mesi e ritengono che questa regola possa essere inserita anche a livello di direttive.
Capoverso 3: alcuni Cantoni (SZ, OW, GL, GR, TG, NE) e la CUAI propongono una piccola modifica di carattere linguistico nel testo tedesco («per» anziché «e servono a»). Altri Cantoni (OW, NW, ZG, SO, SH, AI, VD, NE, GE, JU), come pure PES, PSS, ACS, IS, IH e altri, CDPE e CDOS ritengono troppo rigida la limitazione a tre mesi della durata dei provvedimenti di cui all’articolo 15 capoverso 2 LAI. ACS, PES, PSS come pure IH e altri chiedono che, in caso di ripresa del provvedimento, la persona vi abbia nuovamente diritto per al massimo tre mesi. Per IS la durata dei provvedimenti dovrebbe poter essere prolungata a sei mesi.
Capoverso 4: vari Cantoni (SZ, OW, GL, SH, GR, TG, VS, NE) e la CUAI chiedono di stralciare «in una convenzione sugli obiettivi» poiché ritengono che tale requisito debba figurare a livello di direttive e propongono di includere la lettera c nella lettera a. UR auspica una modifica di carattere linguistico nel testo tedesco («ist» anziché «wäre» alla lettera c). Per IH e altri è importante che prima della conclusione anticipata di un provvedimento di orientamento professionale si provveda ad adeguare la convenzione sugli obiettivi d’intesa con i terapeuti e i medici e tenendo conto dei punti di forza e delle capacità della persona assicurata. L’UDC chiede che l’orientamento professionale possa essere interrotto soltanto se la persona assicurata trova un posto di lavoro adatto.
Prima formazione professionale
In linea di principio, i partecipanti sono soddisfatti delle modifiche apportate agli articoli 5 e 5bis OAI.
Approvano esplicitamente il fatto che la prima formazione professionale prepari – come finora
– anche a un posto di lavoro protetto o a un’attività in un laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 lett. c AP-OAI), possa proseguire nel mercato del lavoro secondario anche dopo la conclusione della formazione professionale di base a determinate condizioni ed essere finanziata dall’AI (art. 5 cpv. 3 AP-OAI) e che l’assegnazione della prima formazione professionale valga per tutta la durata della formazione e senza scaglionamento (art. 5 cpv. 5 AP-OAI)
Prima formazione professionale (art. 5 AP-OAI)
Su quest’articolo si sono espressi 72 partecipanti, che hanno preso posizione sui singoli capoversi come segue.
Capoverso 2 (preparazione mirata): alcuni Cantoni (SZ, OW, GL, GR, TG, NE, JU) e CUAI hanno proposto di modificare la lettera c del capoverso come segue: «[...] l’inizio della preparazione, che costituisce il presupposto per la formazione successiva, [...]». AG chiede invece di rendere le definizioni meno rigide in modo da permettere di impiegare i provvedimenti preparatori affinché la reintegrazione vada a buon fine. CURAVIVA e IS auspicano l’aggiunta di una precisazione: «La preparazione mirata alla prima formazione professionale fa parte della prima formazione professionale, se è adempiuto uno dei seguenti criteri: …»
Capoverso 3 (continuazione della prima formazione): IH e altri, USS, AGILE e altri, INSOS, Aiuto Aids svizzero, IS e altre organizzazioni propongono di adeguare il capoverso in modo che la prima formazione non debba necessariamente svolgersi nel mercato del lavoro primario e chiedono di mantenere l’espressione «nel mercato del lavoro regolare» nell’intera ordinanza. IS chiede inoltre di integrare nelle direttive un elenco di criteri uniforme e accessibile per la valutazione del potenziale d’integrazione degli assicurati.