Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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Senza una partecipazione in eOperations, per la Confederazione sarebbe impossibile beneficiare (in particolare) dellʼeccezione «quasi-in-house» e dellʼerogazione di prestazioni da parte di eOperations senza essere soggetta alla normativa sugli appalti pubblici. In teoria la Confederazione potrebbe incaricare eOperations di acquistare beni e servizi TIC per suo conto anche senza essere membro del suo organo responsabile a livello decisionale e finanziario; prima di conferirle la commessa dovrebbe però svolgere essa stessa una procedura di aggiudicazione nell’ambito della quale, nel rispetto della legislazione sugli appalti pubblici, eOperations dovrebbe ottenere lʼaggiudicazione. Tuttavia, visto che eOperations non intende partecipare come offerente a procedure di aggiudicazione pubbliche – perché metterebbe a rischio lʼapplicazione delle eccezioni previste dalla legislazione sugli appalti pubblici e, partecipando a bandi pubblici, si troverebbe in concorrenza diretta con le imprese private – gli acquisti TIC da parte della Confederazione con lʼaiuto di eOperations nellʼambito di un rapporto che escluda qualsivoglia partecipazione rimangono pura teoria.

D’ora in poi la Confederazione deve poter erogare aiuti finanziari anche a progetti utili all’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico. Gli aiuti finanziari sono limitati a progetti che servono a garantire l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale.

5.6.2 Struttura e portata finanziaria

Dal punto di vista del contenuto, il sussidio deve da un lato presentarsi sotto forma di acquisizione di quote sociali da parte della Confederazione. Questa partecipazione fa sì che la Confederazione diventi membro (accanto ad altri) dellʼorgano responsabile a livello decisionale e finanziario della corrispondente organizzazione o impresa.

Nel caso del primo esempio di applicazione in programma (eOperations), è previsto che la Confederazione possa acquistare almeno un’azione al prezzo di 300 franchi (valore nominale fr. 100 più una riserva da apporto di capitale di fr. 200) e possa in tal modo sfruttare i vantaggi della cooperazione negli acquisti. Non sono escluse, anche al momento non sono previste, forme di sussidio più ampie. È vero che i progetti di Governo elettronico vengono analizzati per valutarne il rapporto tra costi e benefici, e vengono coordinati e controllati a livello centrale. Tuttavia, questo avviene nella consapevolezza che il finanziamento del singolo progetto non sempre corrisponde al beneficio che se ne ricava.

Per l’erogazione di aiuti finanziari, l’avamprogetto prevede che la Confederazione concluda con i beneficiari dei contratti di diritto pubblico. È prevista anche la conclusione di accordi di programma, in particolare per i progetti a lungo termine.

Nella presente base legale l’entità degli aiuti finanziari non è specificata. Essa dovrà essere determinata durante il processo di preventivazione ordinario.

5.7 Delega di competenze legislative

Le convenzioni di cui all’articolo 5 possono eventualmente contenere competenze legislative in modo che, nel quadro di una convenzione, sia possibile adottare disciplinamenti in materia di diritto applicabile (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. d AP-LMeCA).

Inoltre, la disposizione concernente la delega di compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria ha carattere di norma di diritto. L’articolo 9 capoverso 1 AP-LMeCA attribuisce al Consiglio federale la competenza per esternalizzare questi compiti mediante ordinanza o convenzione e in particolare per adottare disposizioni sul diritto applicabile e su altri contenuti normativi.

Infine, l’articolo 12 capoverso 4 AP-LMeCA delega al Consiglio federale il potere di disciplinare la determinazione del contributo a carico dei Cantoni a fronte dei costi derivanti dalla gestione di servizi elettronici delle autorità.

L’avamprogetto non prevede inoltre alcuna delega di competenze legislative.