Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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appalti pubblici. Il GPA ha lo scopo di rendere possibile la concorrenza internazionale tra gli offerenti, affinché le autorità pubbliche possano raggiungere l’obiettivo di un impiego ottimale dei fondi pubblici nell’acquisto di beni, prestazioni di servizi e prestazioni edili. Inoltre la Svizzera è legata allʼUE dallʼaccordo bilaterale del 21 giugno 199989 su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, anch’esso basato sulle disposizioni del GPA. Questo accordo estende ai Comuni e ai distretti il campo di applicazione del GPA e prevede una reciproca apertura dei mercati per gli appalti nel settore dei servizi pubblici. Lʼaccordo non statuisce alcun obbligo di recepire il diritto dell’UE in materia di diritto sugli appalti pubblici. Tuttavia va osservato che, conformemente alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (di seguito «direttiva sugli appalti pubblici»), le «centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti pubblici/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, con o senza remunerazione»90. Nella direttiva sugli appalti pubblici la «centrale di committenza» è quindi definita come «un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie»91. eOperations e i suoi compiti nel campo degli appalti pubblici sono conformi a questa descrizione e alla definizione data nella direttiva sugli appalti pubblici. Pertanto, eOperations è qualificata come centrale di committenza dal diritto dell’UE.
In ambito OGD non sussistono impegni internazionali che la Svizzera dovrebbe attuare.
5.3 Forma dell’atto
Conformemente allʼarticolo 164 capoverso 1 Cost., lʼAssemblea federale emana tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sotto forma di legge federale.
La prevista delega di compiti amministrativi a organizzazioni esterne allʼAmministrazione federale, in particolare lʼesecuzione di procedure di acquisto, già di per sé necessita di una base legale formale (art. 178 cpv. 3 Cost.). Anche per autorizzare il Consiglio federale a decidere sulla partecipazione della Confederazione in queste organizzazioni, però, la legislazione in materia di sussidi stabilisce la necessità di una base legale nel senso formale, perché le partecipazioni hanno carattere di sussidio (aiuto finanziario).
Come spiegato al numero 2.4.1, la regolamentazione formale che disciplina lʼutilizzo di OSS a livello di legge intende risolvere le incertezze giuridiche imperanti che derivano dallʼimpossibilità di fare affermazioni sufficientemente vincolanti circa la facoltà dello Stato di mettere a disposizione OSS senza il pagamento di licenze in assenza di una base giuridica. La messa a disposizione di OSS da parte della Confederazione senza il pagamento di licenze, anche se non è fatta con l’intento di colpire la concorrenza, può però influire su di essa, come hanno dimostrato le perizie effettuate in questo contesto. Una disposizione di legge deve ora chiarire la situazione giuridica.
Ai sensi dell’articolo 164 capoverso 2 Cost., anche le disposizioni fondamentali in materia di prestazioni della Confederazione devono essere emanate mediante legge federale. I punti essenziali della strategia OGD in quanto prestazione di servizi elettronica della Confederazione devono pertanto essere disciplinati da una legge formale.
Per quanto riguarda la gestione di servizi di base e di servizi elettronici, si tratta di una prestazione della Confederazione per la quale, conformemente allʼarticolo 164 capoverso 1 lettera e Cost., va ugualmente creata una base giuridica sotto forma di legge federale. A questo si aggiunge lʼobbligo dei Cantoni di utilizzare i servizi di base e i servizi elettronici definiti in sede di attuazione e di esecuzione del diritto federale. Un obbligo analogo sussiste anche in relazione agli standard che la Confederazione ha dichiarato vincolanti. Anche tale obbligatorietà richiede una base legale formale (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. f Cost.).
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Da un punto di vista giuridico, la partecipazione della Confederazione al capitale di organizzazioni equivale a un sussidio. Lʼarticolo 6 capoverso 1 AP-LMeCA è quindi una disposizione in materia di
89 RS 0.172.052.68
90 Cfr. considerando 69 della direttiva sugli appalti pubblici.
91 Art. 2 n. 16 direttiva sugli appalti pubblici.