Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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5.1.2 Competenza di decidere in merito a eventuali partecipazioni nel settore del Governo elet-

tronico

La competenza normativa della Confederazione in materia di partecipazioni in organizzazioni e imprese si delinea ovunque il legislatore federale disponga di una competenza legislativa in materia. Per questo il testo di legge prevede che la partecipazione della Confederazione in organizzazioni sia sempre vincolata all’adempimento di compiti federali (cfr. i commenti all’articolo 6 AP-LMeCA). Una base costituzionale concreta per la partecipazione della Confederazione in organizzazioni nel settore del Governo elettronico non esiste. Questa sua competenza deriva, a titolo accessorio, dalla competenza federale in ogni singolo caso.

5.1.3 Competenza riguardante la delega di compiti amministrativi nel settore delle attività am-

ministrative ausiliarie

Conformemente allʼarticolo 178 capoverso 3 Cost., per legge possono essere affidati compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale.

L’auspicata delega di compiti amministrativi nel settore delle attività amministrative ausiliarie a unʼorganizzazione esterna allʼAmministrazione federale, in particolare lʼesecuzione di procedure di appalto, necessita di una base legale formale al livello di legge (art. 178 cpv. 3 Cost.). Oltre allʼesigenza di essere autorizzati da una legge come espressamente indicato allʼarticolo 178 capoverso 3 Cost., quando si affideranno compiti a terzi in virtù della nuova norma (art. 9 AP-LMeCA) si dovranno di volta in volta rispettare anche altre condizioni quadro giuridiche (in particolare lʼinteresse pubblico per l’esternalizzazione, la garanzia della tutela legale, la continuità della funzionalità, la vigilanza, lʼosservanza dei diritti fondamentali).

5.1.4 Competenza riguardante la messa a disposizione di OSS senza il pagamento di licenze,

la concessione dell’accesso a dati pubblici (OGD), la gestione di servizi di base e di ser-

vizi elettronici da parte della Confederazione e l’obbligatorietà degli standard

La messa a disposizione di OSS, la gestione di servizi di base e di servizi elettronici da parte della Confederazione e la definizione di standard sono parte della corretta ed efficiente gestione amministrativa e sono retti dall’articolo 178 capoverso 1 Cost.

I campi di applicazione menzionati in cui è previsto l’impiego di mezzi elettronici sono da valutare nel loro insieme come aspetti dell’amministrazione ausiliare aventi carattere di supporto nella realizzazione di una gestione amministrativa corretta ed efficiente. Anche in questo caso, la competenza federale deriva, a titolo accessorio, dai compiti amministrativi da adempiere.

Riguardo alla gestione di servizi di base e di servizi elettronici da parte della Confederazione, va sottolineato che lʼobbligo per gli altri enti pubblici oppure organizzazioni incaricate di compiti pubblici di utilizzare i servizi designati dalla Confederazione può sussistere solo se tali enti forniscono prestazioni digitali delle autorità per via elettronica in esecuzione del diritto federale.

La strategia OGD comprende collezioni di dati che vengono raccolti o prodotti dalle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale nell’ambito dell’adempimento di compiti legali. La base costituzionale inerente alla competenza legislativa della Confederazione in materia di dati pubblici va quindi di pari passo con la disposizione costituzionale del singolo settore specializzato, riguardante anch’esso il trattamento e, in particolare, la pubblicazione di dati.

5.1.5 Compatibilità con lo Stato di diritto e lo Stato federale, con il principio democratico e la separazione dei poteri

Il trasferimento delle decisioni, in particolare quelle concernenti l’impiego delle risorse statali ai diversi livelli della cooperazione (segnatamente convenzioni e decisioni degli organi della convenzione; cfr.

n. 2.1) implica un passaggio delle competenze decisionali agli organi esecutivi. Questi possono esercitare la loro influenza sia direttamente in sede di negoziazione e di conclusione di convenzioni, sia indirettamente per mezzo del voto che esprimono allʼinterno degli organi della convenzione.

Lʼorganizzazione PTI Schweiz («Polizeitechnik und -informatik», tecnologia e informatica di polizia) e la pertinente convenzione tra i Cantoni e la Confederazione sono un esempio che illustra bene quanto