Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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sussidi e, se dovesse comportare nuove spese una tantum di importo superiore ai 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di importo superiore ai 2 milioni di franchi, sarebbe subordinato al freno alle spese. Tuttavia, al momento non è prevista alcuna partecipazione della Confederazione che possa generare spese di tale entità, né si prevedono tali partecipazioni nel prossimo futuro.
L’articolo 8 AP-LMeCA crea la base per l’erogazione di aiuti finanziari. Di per sé questi non generano né spese uniche, né spese ricorrenti e pertanto non sono subordinati al freno alle spese. Occorre però partire dal presupposto che, nel quadro dei processi di preventivazione, vengano deliberate spese uniche che superano il valore soglia per l’applicazione del freno alle spese.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Secondo l’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.
Nel contempo la Confederazione fare ricorso in modo moderato alle competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti e limitandosi in tal senso a un ruolo di sostegno e coordinamento nel rispetto del principio di sussidiarietà. Gli strumenti menzionati nell’AP-LMeCA riguardano l’adempimento di compiti federali esistenti con mezzi elettronici. Non determinano quindi alcuna variazione nella ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e sono compatibili con il principio di sussidiarietà.
Secondo il principio dell’equivalenza fiscale sancito all’articolo 43a Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi (cpv. 2) e la collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione (cpv. 3). La collaborazione nel settore del Governo elettronico può procurare un beneficio a tutte le autorità coinvolte. Questo giustifica il fatto che i costi per determinati compiti siano assunti collettivamente e i costi per misure specifiche siano assunti in maniera differenziata tra i livelli statali.
5.6 Conformità alla legge sui sussidi
5.6.1 Motivazione
Le prestazioni finanziarie della Confederazione a soggetti giuridici esterni allʼAmministrazione federale sono considerate sussidi. A queste è assimilato anche lʼacquisto di quote societarie di unʼorganizzazione o di unʼimpresa.
Lʼinteresse della Confederazione ad acquisire partecipazioni in unʼorganizzazione esterna allʼAmministrazione federale o in unʼimpresa che opera nel settore delle TIC o del Governo elettronico ai fini dell’adempimento dei propri compiti può essere dettato da ragioni di vario tipo. Di norma, la partecipazione ottenuta mediante acquisto di quote societarie è collegata alla delega di attività amministrative ausiliarie alla società in questione.
La partecipazione concretamente auspicata della Confederazione in eOperations è nellʼinteresse della Confederazione perché, facendo parte di una comunità di acquisto e di gestione composta da enti pubblici di diversi livelli statali, per l’acquisto di TIC o di prestazioni attinenti alle TIC essa potrebbe beneficiare degli effetti della concentrazione e delle interessanti condizioni di acquisto che ne conseguono. Non meno importante è la possibilità di generare un valore aggiunto considerevole per la popolazione, lʼeconomia e persino per le autorità statali stesse se gli enti pubblici di tutti i livelli utilizzano gli stessi prodotti TIC o quantomeno prodotti compatibili tra loro. Ciò consente di accelerare e garantire in modo duraturo lo svolgimento elettronico delle operazioni amministrative o delle comunicazioni elettroniche tra le autorità.